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Document 52006XX1213(08)
Final report of the Hearing Officer in Case COMP/C.37.773 — Monochloroacetic Acid (MCAA) (pursuant to Article 15 of Commission Decision (2001/462/EC, ECSC of 23 May 2001 on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings — OJ L 162, 19.6.2001, p. 21 )
Relazione finale del Consigliere-auditore relativa al caso COMP/C.37.773 — acido monocloroacetico (AMCA) (ai sensi dell'articolo 15 della Decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei Consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )
Relazione finale del Consigliere-auditore relativa al caso COMP/C.37.773 — acido monocloroacetico (AMCA) (ai sensi dell'articolo 15 della Decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei Consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )
GU C 303 del 13.12.2006, p. 10–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
13.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 303/10 |
Relazione finale del Consigliere-auditore relativa al caso COMP/C.37.773 — acido monocloroacetico (AMCA)
(ai sensi dell'articolo 15 della Decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei Consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2006/C 303/09)
Il progetto di decisione nel caso in oggetto dà luogo alle osservazioni esposte in appresso.
L'indagine della Commissione su una possibile violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE nel settore dell'acido monocloroacetico (AMCA) è stata avviata in seguito a una domanda di trattamento favorevole presentata ai sensi della comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese («comunicazione sul trattamento favorevole»).
Il 7 aprile 2004 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a 12 parti ritenute, a titolo preliminare, come aventi partecipato al cartello, ossia:
— |
Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB. («Akzo Nobel») |
— |
Clariant GmbH, Clariant AG («Clariant») |
— |
Elf Aquitaine SA, Atofina SA e |
— |
Hoechst AG («Hoechst») |
Le parti hanno potuto accedere al fascicolo mediante un CD-ROM.
Una proroga del termine di risposta alla comunicazione degli addebiti è stata concessa a diverse imprese (Akzo Nobel, Clariant, Elf Aquitaine SA e Atofina SA). Tutte hanno risposto nei termini autorizzati.
Hoechst aveva inizialmente ricevuto una versione incompleta della comunicazione degli addebiti. Successivamente le è stata inviata una versione corretta, e l'impresa ha allora beneficiato di una proroga supplementare del termine di risposta. Ha risposto il 23 luglio 2004, entro i termini autorizzati.
Con lettere del 22 giugno e del 28 luglio 2004 Hoechst ha chiesto di poter avere accesso alla risposta di Clariant alla comunicazione degli addebiti. Le è stato comunicato che le risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti non erano parte integrante del fascicolo d'indagine, che è di accesso generale. L'accesso alle risposte delle altre parti è possibile solo se queste contengono delle informazioni che la Commissione ha intenzione di utilizzare nella sua decisione finale, e nella fattispecie non era così.
Tutte la parti, tranne Elf Aquitaine SA e Hoechst, hanno partecipato all'audizione che ha avuto luogo il 10 settembre 2003.
Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene solo addebiti o obiezioni su cui gli interessati hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, ritengo che nel presente caso il diritto delle parti al contraddittorio sia stato rispettato.
Bruxelles, 26 novembre 2004
Serge DURANDE