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Document C2006/281/56

    Causa T-193/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 4 ottobre 2006 — Tillack/Commissione (Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la divulgazione di informazioni riservate — Sospetti di corruzione e di violazione del segreto professionale — Comunicazione ad autorità giudiziarie nazionali di informazioni su fatti penalmente perseguibili — Perquisizione presso il domicilio e l'ufficio di un giornalista — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Nesso causale — Violazione grave e manifesta)

    GU C 281 del 18.11.2006, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 281/33


    Sentenza del Tribunale di primo grado 4 ottobre 2006 — Tillack/Commissione

    (Causa T-193/04) (1)

    (Indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la divulgazione di informazioni riservate - Sospetti di corruzione e di violazione del segreto professionale - Comunicazione ad autorità giudiziarie nazionali di informazioni su fatti penalmente perseguibili - Perquisizione presso il domicilio e l'ufficio di un giornalista - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Nesso causale - Violazione grave e manifesta)

    (2006/C 281/56)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Hans-Martin Tillack (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: sigg. I. Forrester, QC, T. Bosly, C. Arhold, N. Flandin, J. Herrlinger et J. Siaens, avvocati)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, agenti)

    Interveniente a sostegno del ricorrente: International Federation of Journalists (IFJ) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: sigg. A. Bartosch e T. Grupp, avvocati)

    Oggetto della causa

    Da una parte, una domanda di annullamento dell'atto con il quale, 11 febbraio 2004, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha trasmesso alle autorità giudiziarie tedesche e belghe informazioni relative a sospetti di violazione del segreto professionale e di corruzione e, dall'altra parte, una domanda di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente a seguito di tale trasmissione di informazioni e della pubblicazione di comunicati stampa da parte dell'OLAF.

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Non vi è luogo a statuire sulla domanda di produzione di documenti.

    3)

    Il ricorrente è condannato a sopportare le sue spese nonché le spese sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

    4)

    L'International Federation of Journalists sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 251 del 9.10.2004.


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