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Document C2006/281/19

    Causa C-72/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny/Finanzamt Landshut (Sesta direttiva IVA — Art. 11, A, n. 1, lett. c) — Uso da parte del soggetto passivo per fini privati di un bene immobile destinato all'impresa — Assimilazione di tale uso privato ad una prestazione di servizi a titolo oneroso — Determinazione della base imponibile — Nozione di spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione di servizi)

    GU C 281 del 18.11.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    18.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 281/12


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny/Finanzamt Landshut

    (Causa C-72/05) (1)

    (Sesta direttiva IVA - Art. 11, A, n. 1, lett. c) - Uso da parte del soggetto passivo per fini privati di un bene immobile destinato all'impresa - Assimilazione di tale uso privato ad una prestazione di servizi a titolo oneroso - Determinazione della base imponibile - Nozione di «spese sostenute» dal soggetto passivo per la prestazione di servizi)

    (2006/C 281/19)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht München

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny

    Convenuto: Finanzamt Landshut

    Oggetto

    Interpretazione dell'art. 11, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Base imponibile relativa alla prestazione di servizi consistenti nell'utilizzo a fini privati, da parte del soggetto passivo, della porzione di un edificio destinato nella sua totalità alla sua impresa — Nozione di «spese sostenute» dal soggetto passivo

    Dispositivo

    L'art. 11, A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata con direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, n. 95/7/CE, va interpretato nel senso che non osta a che la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, per l'uso a fini privati di una porzione di un immobile destinato nella sua totalità dal soggetto passivo alla propria impresa, venga fissata in una frazione dei costi di acquisto o di costruzione dell'immobile, stabilita in funzione della durata del periodo di rettifica delle deduzioni in materia di imposta sul valore aggiunto prevista ai sensi dell'art. 20 della detta direttiva.

    Tale base imponibile deve includere i costi di acquisto del terreno sul quale l'immobile è costruito qualora tale acquisto sia stato assoggettato a tale imposta e il soggetto passivo ne abbia ottenuto la deduzione.


    (1)  GU C 93 del 16.4.2005.


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