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Document C2006/218/05
Acknowledgement of receipt of Complaint No 2006/4712 — SG(2006)A/6327
Avviso di ricevimento della denuncia n. 2006/4712 — SG(2006)A/6327
Avviso di ricevimento della denuncia n. 2006/4712 — SG(2006)A/6327
GU C 218 del 9.9.2006, p. 13–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 218/13 |
Avviso di ricevimento della denuncia n. 2006/4712 — SG(2006)A/6327
(2006/C 218/05)
1. |
La Commissione europea ha ricevuto e registrato, con il n. 2006/4712 — SG/CDC/2006/A/6327, una serie di denunce aventi per oggetto restrizioni allo stabilimento di farmacie in Spagna. La questione è già stata trattata dalla Commissione in un fascicolo di denuncia registrato con il n. 2001/5261. |
2. |
Considerato il numero elevato di denunce al riguardo pervenute ai suoi servizi, la Commissione europea, nell'intento di fornire una risposta rapida e di informare gli interessati, badando nel contempo a contenere al massimo il proprio dispendio amministrativo, pubblica il presente avviso di ricevimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nonché sul sito Internet, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm |
3. |
La questione è attualmente all'esame dei servizi della Commissione alla luce delle disposizioni del trattato sulla libertà di stabilimento nel mercato interno (articolo 43 del trattato CE). Gli autori della denuncia saranno informati attraverso gli stessi canali delle risultanze dell'esame e degli eventuali provvedimenti che la Commissione dovesse decidere. D'altra parte, la Commissione ricorda di aver reso pubblica, con il comunicato stampa IP/06/858 del 28 giugno 2006, la sua decisione di inviare al Regno di Spagna un parere motivato riguardante le restrizioni nazionali esistenti in materia di stabilimento di farmacie (cfr. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/858&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en) |
4. |
Qualora i servizi della Commissione dovessero prendere contatto con le autorità dello Stato membro contro cui sono state presentate le denunce, lo faranno senza menzionare l'identità degli autori, onde tutelare i diritti dei medesimi. Gli autori delle denunce possono tuttavia autorizzare i servizi della Commissione a rivelare la loro identità nei contatti che dovessero rendersi necessari con le autorità dello Stato membro interessato. |