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Document 52006XC0905(01)

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 213 del 5.9.2006, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/2


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

(2006/C 213/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1.   Rotta interessata

Cuneo — Roma e v.v.

1.1.

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2.

L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2.   Articolazione degli oneri di servizio pubblico

2.1.   In termini di numero di frequenze minime:

la frequenza minima sulla rotta sopra individuata è la seguente:

2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno,

1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il sabato e la domenica per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri senza alcun contingentamento.

2.2.   In termini di orari:

Sulla rotta Cuneo — Roma gli orari dovranno prevedere:

 

dal lunedì al venerdì

1 volo con partenza nella fascia oraria 06.45 — 07.45

1 volo con partenza nella fascia oraria 17.30 — 18.30

 

il sabato e la domenica

1 volo con partenza nella fascia oraria 06.45 — 07.45

sulla rotta Roma — Cuneo gli orari dovranno prevedere:

 

dal lunedì al venerdì

1 volo con partenza nella fascia oraria 08.00 — 09.00

1 volo con partenza nella fascia oraria 19.00 — 20.30

 

il sabato e domenica

1 volo con partenza nella fascia oraria 19.00 — 20.30

2.3.   In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

I servizi dovranno essere effettuati con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 40 posti per tutto l'anno.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4.   In termini di tariffe:

a)

le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta sono le seguenti:

 

Cuneo — Roma 118,00 EUR

 

Roma — Cuneo 118,00 EUR

Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte Cuneo — Roma e v.v. hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b)

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)

Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra euro/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5 %, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata, per la quota parte che il carburante incide sui costi di volo.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il ministro dei Trasporti d'intesa con il presidente della Regione Piemonte, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla Regione Piemonte, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.5.   In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi,

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento,

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 800 000,00 EUR mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato,

effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore,

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000,00 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della città di Cuneo.

2.6.   Presentazione dell'accettazione:

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.


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