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Document 52006XC0826(05)

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

GU C 204 del 26.8.2006, p. 26–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/26


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

(2006/C 204/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2,

«POMME DU LIMOUSIN»

CE N.: FR/PDO/005/0442/29.11.2004

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Institut National des Appellations d'Origine

Indirizzo:

51, rue d'Anjou — F-75008 Paris

Tel.:

(33-1) 53 89 80 00

Fax:

(33-1) 42 25 57 97

e-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Syndicat de défense de la Pomme du Limousin

Indirizzo:

Le Bois Redon — F-19230 Pompadour

Tel.:

(33-5) 55 73 31 51

Fax:

(33-5) 55 98 54 42

e-mail:

pommelimousin@wanadoo.fr

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Frutta fresca

4.   Disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Pomme du Limousin»

4.2   Descrizione: La «Pomme du Limousin» è una mela fresca che si caratterizza per:

forma leggermente allungata, con il calice e la cavità calicina ben marcati,

calibro minimo di 65 mm,

polpa bianca e compatta, consistenza croccante, succosa e non farinosa,

gusto equilibrato, tra lo zuccherato e l'acidulo.

Essa è prodotta a partire dalla varietà «Golden delicious» .

La «Pomme du Limousin» presenta un indice rifrattometrico non inferiore al 12,5 % Brix, una compattezza non inferiore a 5 Kg/cm2 ed un grado di acidità non inferiore a 3,7 g/l di acido malico.

La mela in questione appartiene alle categorie commerciali Extra e 1, come definite dal regolamento (CE) n. 85/2004 del 15 gennaio 2004, o rientra nella categoria commerciale 2, solo per il suo grado di rugginosità.

La «Pomme du Limousin» ha una colorazione che va dal bianco/verde al giallo e può presentare una faccetta rosata.

Ai prodotti derivati da questa mela (succo, composta, ecc.) non può essere concessa la DOP «Pomme du Limousin».

4.3   Zona geografica: La zona geografica nella quale vengono prodotte, scelte e confezionate le mele, comprende 100 comuni situati nei dipartimenti del Corrèze, della Creuse, della Dordogne e dell'Haute-Vienne.

L'elenco completo dei comuni figura nel disciplinare.

4.4   Prova dell'origine: Ogni operatore è identificato mediante una dichiarazione di attitudine sottoscritta presso l'INAO (Istituto nazionale delle denominazioni d'origine).

Il controllo documentario è attuato allo scopo di seguire il prodotto dalla fase d'impianto fino alla spedizione dei frutti.

Appena raccolte, le mele sono immagazzinate per unità di produzione omogenea (UPO), come definita dal disciplinare, e sono oggetto di un'identificazione. Al termine della raccolta, ogni produttore invia una dichiarazione riassuntiva di raccolta ai servizi dell'INAO.

Gli enti assuntori/confezionatori delle mele DOP «Pomme du Limousin» devono tenere aggiornati i registri che permettono di identificare la provenienza e la destinazione delle mele così come le quantità di mele utilizzate e quelle messe in commercio.

Le mele DOP «Pomme du Limousin» sono identificate mediante un'etichetta autoadesiva apposta su ogni singola mela al momento del confezionamento.

Le mele identificate dalla DOP «Pomme du Limousin» sono sottoposte ad esami analitici ed organolettici per campione, volti a verificare la presenza delle caratteristiche di cui al punto 4.2.

4.5   Metodo di ottenimento:

Tipo varietale:

Le mele sono ottenute dalla varietà «Golden delicious» o da uno dei mutanti autorizzati dalla DOP (caratteristiche standard e simili a quelle del tipo della «Golden delicious»).

I portinnesti e le marze devono essere certificati.

Tecniche di coltivazione:

La resa agronomica non deve superare le 58 tonnellate per ettaro. Il superamento di questa resa comporta la perdita del beneficio della DOC per tutta la produzione dell'UPO interessata.

Densità:

La densità d'impianto dei meli deve essere compresa tra i 1 000 e i 3 000 alberi per ettaro.

Benché sia autorizzata la presenza di varietà da impollinazione, ai frutti di questi alberi non può essere concessa la DOP.

Potatura:

La potatura dei meli deve avvenire almeno ogni due anni, a partire dalla terza foglia, secondo una forma di tipo assiale. Le operazioni di potatura consistono, da una parte, nel ridurre il numero di rami fruttiferi e, dall'altra, nell'eliminare i tralci situati sotto i rami e/o quelli che non ricevono abbastanza luce.

Irrigazione:

Sono autorizzate solamente l'irrigazione localizzata e la microirrigazione, a condizione che sia predisposto un dispositivo che permetta di controllare gli apporti d'acqua.

La fertirrigazione è vietata.

L'irrigazione è vietata dopo il 31 agosto e, in ogni caso, nei 15 giorni che precedono la raccolta.

Trattamenti fitosanitari:

È vietata la disinfezione chimica dei terreni prima dell'impianto.

I produttori tengono aggiornato un registro delle colture sul quale vengono riportate tutte le operazioni colturali effettuate su ogni UPO.

La raccolta:

La data d'inizio della raccolta è fissata con decreto prefettizio su proposta dei servizi dell'INAO.

La raccolta delle mele avviene manualmente.

Una volta raccolti, i frutti non possono in nessun caso essere sottoposti a trattamenti fitosanitari.

Immagazzinamento delle mele:

Dopo la raccolta, le mele devono essere conservate al freddo al fine di preservare le loro caratteristiche legate alla compattezza, alla consistenza e alla succosità.

A partire dal 15 dicembre le mele confezionate devono provenire da celle ad atmosfera controllata. Queste ultime devono essere a tenuta stagna e dotate di apparecchi per la registrazione e il controllo della temperatura, dell'anidride carbonica e dell'ossigeno.

Confezionamento:

Il confezionamento delle mele deve essere eseguito nella zona geografica specificata al punto 4.3, utilizzando imballaggi atti a preservare le caratteristiche e la qualità dei frutti.

È vietato, di conseguenza, il confezionamento in unità superiori ai 20 kg e l'imballaggio in sacchetti di plastica o di carta.

Le mele non possono più essere messe in commercio con la DOP «Pomme du Limousin» dopo una data compresa tra il 1o giugno e il 1o agosto, fissata in funzione della loro colorazione.

4.6   Legame: La zona di produzione della «Pomme du Limousin» si colloca sugli altipiani dell'Haut-Limousin, che costituiscono i primi contrafforti del Massiccio Centrale, tra l'Auvergne e il Bacino dell'Aquitania. Questa unità geografica e geologica comprende una parte delle regioni amministrative del Limosino e dell'Aquitania, i dipartimenti del Corrèze, della Creuse, della Dordogne e dell'Haute-Vienne.

I terreni, che poggiano su uno zoccolo cristallino, sono allo stesso tempo leggeri e profondi e presentano una buona capacità di ritenzione dell'acqua.

Il clima è, inoltre, di tipo oceanico umido, con precipitazioni sufficientemente abbondanti ma senza eccessi e temperature senza estremi. La temperatura media, superiore ai 9 °C, definisce il limite fisiologico della coltura del melo e può essere direttamente correlata al fattore di escursione termica tra il giorno e la notte, determinante nei mesi di settembre e ottobre. L'alternanza di notti fredde e giornate calde e soleggiate favorisce lo sviluppo di sostanze aromatiche e della pigmentazione rosata della buccia dovuta agli antociani.

A tali elementi si aggiunge il fattore altitudine: le zone migliori per lo sviluppo dei meli si situano tra i 300 e i 500 metri. Esiste infatti un legame preciso tra le qualità gustative di una mela e l'altitudine, che ha l'effetto di mitigare le temperature più elevate che possono spesso inibire lo sviluppo delle sostanze aromatiche e dei pigmenti antociani. Se coltivata ad alta quota, la «Golden delicious» presenta una forma allungata e si caratterizza per una compattezza più marcata ed una più elevata ricchezza di zuccheri.

Sostenuta dal crescente successo della «Pomme du Limousin», riscontrato anche nei mercati d'esportazione, l'intera filiera ha saputo unire gli sforzi per promuovere l'originalità di questo prodotto mediante diverse iniziative, tra le quali si annoverano: la creazione di una «Route de la Pomme du Limousin», l'organizzazione di manifestazioni turistiche, culturali e sportive legate alla DOP e il lavoro di artigiani e ristoratori, impegnati nell'elaborazione di menu speciali che sottolineino le qualità gustative del prodotto.

4.7   Struttura di controllo:

Nome:

Institut National des Appellations d'Origine

Indirizzo:

51, rue d'Anjou — F-75008 Paris

Tel.:

(33-1) 53 89 80 00

Fax:

(33-1) 42 25 57 97

e-mail:

info@inao.gouv.fr

4.8   Etichettatura: Ogni mela è identificata mediante l'apposizione di un'etichetta autoadesiva sulla quale figurano:

la dicitura «AOC», scritta in caratteri di dimensioni non inferiori rispetto a quelle utilizzate per i caratteri delle altre diciture;

il nome «Pomme du Limousin», scritto in caratteri di dimensioni non inferiori alla metà di quelle utilizzate per i caratteri della dicitura «AOC».

Ogni imballaggio unitario deve recare inoltre:

il nome «Pomme du Limousin» scritto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle dei caratteri più grandi che figurano sull'etichetta stessa;

la dicitura «denominazione di origine controllata» o «AOC».

Nel caso in cui sull'etichetta compaiano, indipendentemente dall'indirizzo, il nome di un'azienda o di una marca, il nome della denominazione viene ripetuto tra le parole «denominazione» e «controllata».

Oltre all'etichettatura, tutti i documenti di accompagnamento e le fatture devono contenere il nome della denominazione d'origine controllata «Pomme du Limousin» e la dicitura «denominazione di origine controllata» o «AOC».

4.9   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.


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