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Dokument C2006/199/07

NO-Oslo: Servizi aerei di linea in Finnmark e North-Troms (Norvegia) — Bando di gara

GU C 199 del 24.8.2006, s. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/19


NO-Oslo: Servizi aerei di linea in Finnmark e North-Troms (Norvegia)

Bando di gara

(2006/C 199/07)

1.   Introduzione: La Norvegia ha deciso di modificare dal 1.4.2007 gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea in Finnmark e North-Troms, precedentemente pubblicati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Gli oneri modificati sono stati pubblicati nella «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» (C 199 del 24.8.2006) e nel «Supplemento SEE» (N. 42 del 24.8.2006).

Se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione dell'offerta (cfr. sezione 6), nessun vettore aereo avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea, a decorrere dal 1.4.2007, in conformità con gli oneri di servizio pubblico modificati imposti su uno o più degli appalti di cui alla sezione 2 del presente bando, il ministero applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limitando così, a partire dal 1.4.2007, a un solo vettore l'accesso alla rotta specificata in ciascun appalto di cui alla sezione 2.

La presente gara mira a raccogliere offerte da utilizzare come base per l'assegnazione dei diritti esclusivi in oggetto.

Qui di seguito sono riprese le parti più importanti delle condizioni del bando di gara. Il bando di gara completo può essere scaricato dal sito http://www.odin.dep.no/sd/engelsk/aktuelt/tenders o richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Ministry of Transport and Communications (ministero dei Trasporti e delle comunicazioni), PO Box 8010 Dep, N-0030 Oslo. Telephone: (47) 22 24 83 53. Facsimile: (47) 22 24 56 09.

Tutti gli offerenti sono tenuti a prendere conoscenza del bando di gara nella sua integralità.

2.   Servizi oggetto del bando di gara: Il bando di gara riguarda voli di linea dal 1.4.2007 al 31.3.2010, in conformità degli oneri di servizio pubblico di cui alla sezione 1. I gruppi di linee e gli appalti coperti dal presente bando di gara sono i seguenti:

Gruppo di linee 1

Rotte tra Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest e Alta.

Gruppo di linee 2

Hasvik – Tromsø, Hasvik – Hammerfest, Sørkjosen – Tromsø.

Per i gruppi di linee 1 e 2, i vettori aerei sono invitati a presentare offerte relative a una combinazione di gruppi di linee, in particolare se ciò riduce il corrispettivo totale richiesto per i gruppi di linee in oggetto. In tal caso, gli offerenti sono altresì tenuti a presentare offerte per ogni singolo gruppo di linee nel caso in cui siano selezionati per un unico gruppo.

Se gli offerenti intendono presentare offerte per le combinazioni di gruppi di linee ammesse, sono tenuti a presentare anche un preventivo di offerta per ogni singolo gruppo di linee. Il preventivo dell'offerta indica la ripartizione delle spese e degli introiti per ognuna delle offerte comprese nella combinazione e definisce con precisione il corrispettivo richiesto per ogni singola offerta.

Se un vettore presenta un'offerta in cui la richiesta di corrispettivo è pari a zero NOK, si riterrà che il vettore intende operare sulla rotta in esclusiva ma senza alcun corrispettivo da parte dello Stato norvegese.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto: La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Procedura di appalto: La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) - i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e della sezione 4 del regolamento norvegese n. 256 del 15.4.1994 sulle procedure di gara in relazione agli oneri di servizio pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura aperta.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative se, alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, c'è una sola offerta o se solo un'offerta non è stata respinta. Tali trattative devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti. Inoltre, durante tali trattative le parti non sono autorizzate ad apportare modifiche sostanziali alle condizioni originali del contratto. Se tali trattative ulteriori non conducono a una soluzione accettabile, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura. In tal caso può essere pubblicata una nuova gara d'appalto a condizioni diverse.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può procedere all'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa senza preventiva pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso non si devono apportare modifiche sostanziali agli oneri di servizio pubblico originali o ad altre condizioni del contratto.

Qualora ciò risulti giustificato nel quadro della procedura di gara, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto respingere tutte le offerte.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento della conclusione della procedura di gara o dell'aggiudicazione dell'appalto.

5.   L'offerta: L'offerta viene redatta in conformità dei requisiti di cui alla sezione 5 delle condizioni del bando di gara, compresi quelli previsti dagli oneri di servizio pubblico.

6.   Presentazione dell'offerta: Il termine per la presentazione dell'offerta è il 22.9.2006 (15:00) (ora locale). L'offerta deve pervenire al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni all'indirizzo di cui alla sezione 1 entro il termine per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere consegnata personalmente all'indirizzo del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, oppure inviata per posta o corriere.

Le offerte pervenute in ritardo saranno respinte. Tuttavia, le offerte pervenute dopo il termine per la presentazione dell'offerta ma prima della data di apertura non verranno respinte se risulta chiaramente che sono state inviate con anticipo sufficiente perché, in condizioni normali, potessero giungere entro la data di chiusura. La ricevuta della consegna alla posta o al servizio di corriere vale come prova della consegna stessa e della relativa data.

Tutte le offerte devono essere presentate in tre (3) copie.

7.   Aggiudicazione dell'appalto:

7.1.

Come regola generale, l'appalto viene aggiudicato all'offerta, o alla combinazione ammessa di offerte, che richiede il corrispettivo minore. Per entrambi i gruppi di linee, ciò significa che l'appalto sarà aggiudicato all'offerta, o alla combinazione di offerte ammessa, che richiede il corrispettivo minore per l'intero periodo contrattuale dal 1.4.2007 al 31.3.2010.

7.2.

Se, in una qualsiasi delle combinazioni ammesse ai sensi della sezione 2, vengono presentate offerte che non richiedono alcun corrispettivo ma solo il diritto di esclusiva conformemente alla sezione 2, ultimo paragrafo, l'appalto viene aggiudicato a tali offerte, prescindendo dalla sezione 7.1. In tal caso, le disposizioni della sezione 7.1 si applicano al rimanente appalto.

7.3.

Qualora non sia possibile effettuare l'aggiudicazione a causa della presenza di più offerte che richiedono corrispettivi di importo identico, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta o, se del caso, alla combinazione di offerte che mettono a disposizione il numero di posti più elevato per l'intero periodo contrattuale.

8.   Periodo contrattuale: Tutti i contratti verranno conclusi per il periodo 1.4.2007 - 31.3.2010. Il contratto non può essere rescisso se non nei casi previsti dal contratto stesso, che figurano alla sezione 11.

9.   Corrispettivo finanziario: Il vettore ha diritto a un corrispettivo finanziario dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, conformemente al capitolato d'oneri. Il corrispettivo deve essere specificato per ognuno dei tre esercizi operativi nonché per l'intero periodo contrattuale.

Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo per il primo esercizio.

Per il secondo e il terzo esercizio, il corrispettivo verrà ricalcolato sulla base del bilancio dell'offerta adeguato in funzione delle entrate e delle spese operative. Tali adeguamenti devono essere contenuti entro il limite indicato dall'indice dei prezzi al consumo dell'ufficio statistico norvegese per i 12 mesi che terminano il 15 febbraio dello stesso anno.

Non verranno apportate modifiche al corrispettivo in caso di adeguamento verso l'alto o verso il basso della produzione ai sensi della sezione 5.1, secondo paragrafo delle condizioni del contratto.

Il versamento del corrispettivo è soggetto alla condizione che, al momento dell'adozione del bilancio annuale, lo Storting (il Parlamento norvegese) metta a disposizione del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni i fondi necessari per coprire il fabbisogno per il corrispettivo.

Il vettore trattiene tutte le entrate generate dal servizio. Se le entrate sono maggiori o le spese inferiori rispetto alle cifre su cui si basa il bilancio dell'offerta, l'operatore può trattenere il saldo. Analogamente, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni non è tenuto a coprire alcun saldo negativo relativo al bilancio dell'offerta.

Tutti gli oneri pubblici, comprese le tasse aeronautiche, sono a carico del vettore.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5 % di quelli previsti in conformità dell'orario approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli.

10.   Rinegoziazione: Se durante il periodo contrattuale si verificano cambiamenti sostanziali o inattesi rispetto alle condizioni iniziali su cui si basa il contratto, ciascuna delle parti può chiedere che si proceda a trattative finalizzate alla revisione del contratto. Tale richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dal verificarsi di tali cambiamenti.

Cambiamenti sostanziali negli oneri sociali cui è soggetto il vettore costituiscono sempre un motivo di rinegoziazione.

Se nuove disposizioni legislative o regolamentari, o istruzioni emanate dall'Autorità dell'aviazione civile comportano un utilizzo dell'aeroporto diverso da quello originariamente previsto dal vettore, le parti cercheranno di negoziare modifiche del contratto che consentano al vettore di proseguire il servizio per il resto del periodo contrattuale. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il vettore ha diritto al corrispettivo sulla base delle norme relative alla chiusura o alla cessazione delle attività di tale aeroporto (sezione 11), nella misura in cui sono applicabili.

11.   Risoluzione del contratto a seguito di violazione delle clausole o cambiamenti imprevisti di condizioni importanti: Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore sia in stato di insolvenza, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti, dichiari fallimento oppure si trovi in una delle situazioni di cui alla sezione 12 del regolamento norvegese n. 256 dell'aprile 1994.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore perda la licenza o non sia in grado di rinnovarla.

Se per cause di forza maggiore o per altri fattori al di fuori del suo controllo, l'operatore non è stato in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per oltre 4 degli ultimi 6 mesi, il contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di 1 mese.

Se lo Storting decide di chiudere un aeroporto, o se un aeroporto viene chiuso a seguito di un'istruzione emanata dall'Autorità dell'aviazione civile, gli obblighi contrattuali ordinari delle parti scadono a partire dal momento dell'effettiva chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto.

Se il periodo di tempo compreso fra il momento in cui il vettore viene informato della chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto e quello in cui detta chiusura o cessazione delle attività diventa effettiva è superiore a 1 anno, il vettore non ha diritto a compensazione per le perdite finanziarie dovute alla risoluzione del contratto. Se tale periodo è inferiore a 1 anno, il vettore ha diritto a una compensazione finanziaria che lo ponga nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto proseguire l'attività per 1 anno a partire dalla data di notifica della chiusura o cessazione delle attività, oppure, in alternativa, fino al 31.3.2010, se tale data è anteriore alla precedente.

Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.


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