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Document C2006/150/10

Invito a presentare proposte (n. VIII-2007/01) — Linea di bilancio 4020 Finanziamento dei partiti politici europei

GU C 150 del 28.6.2006, p. 60–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 150/60


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE (N. VIII-2007/01)

Linea di bilancio 4020 «Finanziamento dei partiti politici europei»

(2006/C 150/10)

1.   OBIETTIVI PERSEGUITI

1.1   Contesto

L'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione e che contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione. In questo contesto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (1) definisce le regole relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. Tale regolamento prevede in particolare un contributo finanziario annuo del Parlamento europeo sotto forma di sovvenzione di funzionamento ai partiti politici che lo richiedano e che rispettino le condizioni stabilite da detto regolamento.

1.2   Obiettivo dell'invito a presentare proposte

Conformemente all'articolo 2 della regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (2), «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, prima della fine del primo semestre, un invito a presentare proposte ai fini della concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo.» Il presente invito a presentare proposte riguarda le richieste di sovvenzione relative all'esercizio di bilancio 2007 per il periodo d'attività compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

2.   CRITERI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

2.1.   Ricevibilità delle candidature

Verranno prese in considerazione esclusivamente le proposte scritte redatte conformemente al formulario di richiesta di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, che saranno indirizzate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo nel rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande descritti in appresso.

2.2.   Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, ossia:

a)

avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;

b)

essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali,

oppure

aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

c)

rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;

d)

aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

I richiedenti devono inoltre certificare che non si trovano in una delle situazioni elencate all'articolo 93 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

2.3.   Criteri di selezione

I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per portare a termine il programma d'attività oggetto della richiesta di finanziamento nonché possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il programma d'attività da sovvenzionare.

2.4   Criteri di attribuzione

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2007 saranno distribuiti ai partiti politici la cui domanda di finanziamento sia stata accolta. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

il 15 % è ripartito in parti uguali;

l'85 % è ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero degli eletti.

2.5   Documentazione richiesta

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

a)

l'originale della lettera di domanda;

b)

il formulario di domanda che figura all'allegato 1 della regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (ivi compresa la dichiarazione sull'onore);

c)

una copia dello statuto del partito politico;

d)

un certificato di registrazione ufficiale;

e)

una prova recente dell'esistenza del partito politico;

f)

l'elenco dei direttori/membri del consiglio d'amministrazione (cognomi e nomi, titoli o funzioni in seno al partito politico candidato);

g)

i documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c), d) e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) (4) del regolamento n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo;

h)

il programma del partito politico;

i)

il bilancio del 2005 certificato da un organismo esterno di revisione contabile (5);

j)

il bilancio preventivo di funzionamento per il periodo di ammissibilità (dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007) con l'indicazione dei costi ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio comunitario;

3.   MODALITÀ DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO

Il bilancio previsto per l'esercizio finanziario 2007 ammonta complessivamente a 10 436 000 EUR, previa approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento non deve superare il 75 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova incombe al partito politico interessato.

Il finanziamento comunitario viene effettuato sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio) (6) e relative modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 (7). Le modalità di versamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno determinati dalle apposite convenzioni il cui modello si trova all'allegato II della regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

4.   PROCEDURA

4.1   Termine e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per la trasmissione delle domande è fissato al 15 novembre 2006. Non saranno ammesse le domande pervenute dopo tale termine.

Le proposte devono:

essere redatte sul formulario di domanda di finanziamento;

essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo legale rappresentante;

essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerata come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene;

essere spedite entro il termine stabilito nel bando di gara tramite plico raccomandato inviato per posta, timbro postale fidefacente, o mediante corriere contro ricevuta datata del Servizio posta della sede del servizio del Parlamento europeo indicato nell'invito a presentare proposte. La consegna tramite agenzie di recapito private deve avvenire entro le ore 12 del termine ultimo previsto.

Una proposta inviata mediante agenzie di recapito private viene considerata come consegnata direttamente. Spetta al richiedente accertarsi che la sua proposta sia stata consegnata entro le ore 12 del termine ultimo presso il Servizio posta del Parlamento europeo all'indirizzo in appresso, e che sia stata rilasciata una ricevuta.

L'indirizzo da indicare sulla busta esterna è il seguente:

PARLEMENT EUROPÉEN

Service du Courrier Officiel

Bâtiment KAD 00D008

L-2929 Luxembourg

Sulla busta dovrà inoltre figurare l'indirizzo del mittente.

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

M. le Président du Parlement Européen

aux bons soins de M. Vanhaeren, Directeur général des finances

SCH 05B031

L-2929 Luxembourg

4.2   Calendario del programma di attività

Il periodo di ammissibilità per il cofinanziamento delle spese del bilancio 2007 di funzionamento dei partiti politici europei va dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

4.3   Procedura e tempi di attribuzione

Per il ricevimento da parte del Parlamento europeo e l'attribuzione delle sovvenzioni ai partiti politici europei sono applicabili i seguenti tempi e procedure:

a)

Ricevimento e registrazione da parte del Parlamento (entro il 15 novembre 2006)

b)

Esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento. Verranno esaminate solamente le richieste ammissibili in base ai criteri di selezione e di valutazione riportati nell'invito a presentare proposte.

c)

Adozione della decisione finale da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento (prevista per il 15 febbraio 2007) e comunicazione del risultato ai candidati.

d)

Firma di una convenzione di sovvenzionamento (prevista per il 15 marzo 2007).

e)

Versamento di un anticipo dell'80 % (15 giorni dopo la firma della convenzione).

4.4   Informazioni supplementari

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del PE:

http://www.europarl.eu.int/tenders/default.htm:

a)

regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo;

b)

Regolamentazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in data 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003

c)

Formulario di richiesta di finanziamento

d)

Modello di convenzione

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: Helmut.Betz@europarl.europa.eu.


(1)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1. Decisione modificata dall'Ufficio di presidenza il 1o febbraio 2006 (GU C 150 del 28.6.2006, pag. 9)

(3)  GU L 248 del 16.9.2002.

(4)  Compresi gli elenchi dei membri di cui all'articolo 3, lettera b), primo paragrafo e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

(5)  Eccetto nel caso in cui il partito politico a livello europeo sia stato creato durante l'anno in corso.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


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