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Έγγραφο C2006/131/36

    Causa C-491/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester) — Dollond & Aitchison Ltd/Commissioners of Customs & Excise (Codice doganale comunitario — Valore in dogana — Dazi doganali all'importazione — Fornitura di merci da parte di una società stabilita a Jersey e prestazioni di servizi effettuate nel Regno Unito)

    GU C 131 del 3.6.2006, σ. 20 έως 21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 131/20


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester) — Dollond & Aitchison Ltd/Commissioners of Customs & Excise

    (Causa C-491/04) (1)

    (Codice doganale comunitario - Valore in dogana - Dazi doganali all'importazione - Fornitura di merci da parte di una società stabilita a Jersey e prestazioni di servizi effettuate nel Regno Unito)

    (2006/C 131/36)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    VAT and Duties Tribunal, Manchester

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Dollond & Aitchison Ltd

    Convenuto: Commissioners of Customs & Excise

    Oggetto

    Interpretazione degli artt. 29 e 30 del regolamento del Consiglio (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il Codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1) — Valore in dogana delle merci importate — Lenti a contatto spedite via posta da impresa con sede sul territorio extra-comunitario (isola di Jersey) controllata da impresa con sede in uno Stato membro, che offre servizi di esame, consulenza e controllo per lenti a contatto

    Dispositivo

    1)

    L'art. 29 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle della causa principale, il pagamento della prestazione di servizi determinati, quali l'esame, la consulenza o la richiesta di trattamento successivo relativi alle lenti a contatto, e di merci determinate, quali le dette lenti, le soluzioni detergenti e i contenitori porta lenti con apposito liquido, costituisce, nel suo insieme, il «valore di transazione» ai sensi dell'art. 29 del codice doganale, ed è pertanto assoggettabile ad imposta.

    2)

    I principi enunciati nella sentenza 25 febbraio 1999, causa C 349/96, CPP, non possono essere utilizzati in quanto tali per determinare gli elementi della transazione da prendere in considerazione ai fini di un'applicazione dello stesso art. 29.


    (1)  GU C 45 del 19.2.2005.


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