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Document 62006TN0076

Causa T-76/06: Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Plásticos Espagñoles (Aspla)/Commissione

GU C 108 del 6.5.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/24


Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Plásticos Espagñoles (Aspla)/Commissione

(Causa T-76/06)

(2006/C 108/45)

Lingua di procedura: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Plásticos Espagñoles, S.A. (Aspla) (Torrelavega, Spagna) [Rappresentanti: E. Garayar e A. García Castillo, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il presente ricorso d'annullamento ricevibile.

Annullare la decisione C(2005) 4634 def. del 30 novembre 2005 nella pratica COMP/F/38.354 — Sacchi industriali, ridurre considerevolmente l'importo della sanzione inflitta alla Plásticos Espagñoles, S.A.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha per oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005 C(2005) 4634 def. nella pratica COMP/F/38.354 — Sacchi industriali. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, tra altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE avendo partecipato nel periodo 1991-2002, ad un insieme di accordi e pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, in Spagna e in Francia. Per queste violazioni, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda in soldo con l'impresa Armando Álvarez, S.A.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Erronea valutazione dei fatti da parte della Commissione relativamente alla portata del comportamento svolto dalla ricorrente, alla portata dei mercati del prodotto e geografici interessati così come alle quote di mercato che servono come base per calcolare le sanzioni.

Violazione dell'art. 81 CE, n. 1, e del principio di certezza del diritto a causa dell'erronea qualificazione dell'infrazione come «unica e continuativa» e per l'inesatta determinazione della responsabilità che incombe alle imprese sanzionate.

In subordine, violazione dell'art. 81 CE, n. 1 e del principio di certezza del diritto e parità di trattamento a causa dell'erronea qualificazione dell'infrazione come «unica e continuativa» rispetto alla ricorrente, a causa dell'inesatta determinazione della responsabilità individuale che le incombe e a causa della discriminazione nei confronti dell'impresa Stempher B.V., la quale secondo la Commissione aveva anch'essa partecipato all'infrazione in questione.

Violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 e degli orientamenti relativi al calcolo delle ammende per errore manifesto nel calcolo della sanzione inflitta alla ricorrente e violazione manifesta dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità nel determinare i loro importi.


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