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Document C2006/108/17

    Causa C-131/06 P: Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 dalla Castellblanch, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 8 dicembre 2005 causa T-29/04: Castellblanch, SA/Uffico per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Champagne Louis Roederer, SA

    GU C 108 del 6.5.2006, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 108/10


    Ricorso proposto il 27 febbraio 2006 dalla Castellblanch, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 8 dicembre 2005 causa T-29/04: Castellblanch, SA/Uffico per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Champagne Louis Roederer, SA

    (Causa C-131/06 P)

    (2006/C 108/17)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Castellblanch, SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Champagne Louis Roederer, SA

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 2005, nella causa T-29/04, Castellblanch, SA/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nella parte in cui ha dichiarato che la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nell'adottare la decisione 17 novembre 2003 (caso R 0037/2002-2 (1)) e nel fornire la decisione definitiva sul detto caso, non ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (2) e di conseguenza:

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2003, caso R 0037/2000-2 nella parte in cui rigetta il ricorso della Castellblanch, SA, accoglie l'opposizione n. B.15703 per tutti i prodotti controversi e respinge la domanda di marchio n. 55962, per tutti i prodotti controversi;

    Condannare l'UAMI alle spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    La sentenza del Tribunale di primo grado viola la normativa comunitaria, in quanto il detto Tribunale ha preso in considerazione due nuovi documenti, che sono stati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso e che avrebbe dovuto dichiarare inammissibili.

    La ricorrente per quanto riguarda il primo dei motivi della sua domanda di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado non impugna la sentenza contestata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il titolare del marchio anteriore ha dato sufficiente dimostrazione dell'uso del marchio anteriore nel territorio interessato. La ricorrente censura però il fatto che la Corte non abbia preso in considerazione, nel confrontare i segni, la natura dell'uso del marchio anteriore e, in particolare, non ha preso in considerazione l'impatto del detto uso sul carattere distintivo del marchio anteriore.

    A proposito del confronto tra i prodotti e del rischio di confusione, la sentenza del Tribunale di primo grado viola talune disposizioni di diritto comunitario, in relazione all'argomento avanzato dalla ricorrente secondo cui la prova dell'uso del marchio precedente è stata fornita solo per lo «Champagne» e non per tutti i prodotti per i quali il precedente marchio comunitario è registrato. Inoltre, la ricorrente è dell'opinione che la sentenza contiene una motivazione contraddittoria laddove il Tribunale di primo grado, nel valutare il rischio di confusione confronta «Champagne» e «Cava», in quanto il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che i consumatori sono in genere particolarmente attenti all'origine dei vini e, dall'altro, che «Champagne» e «Cava» sono somiglianti. Il Tribunale di primo grado è di conseguenza incorso in errore nella valutazione del rischio di confusione nella presente causa.

    Nel valutare il rischio di confusione, il Tribunale di primo grado ha erroneamente omesso di considerare l'impatto del modo secondo il quale il marchio precedente è stato usato; non ha neppure correttamente valutato la rispettiva importanza della parte evocativa e non evocativa del marchio del ricorrente nel procedere alla valutazione della somiglianza tra i marchi configgenti. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado è incorso in errore di valutazione nel giudicare il rischio di confusione nella fattispecie qui in esame.


    (1)  GU L 11, pag. 1.

    (2)  GU L 139, pag. 25.


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