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Document C2006/108/11

Causa C-121/06 P: Ricorso proposto il 1 marzo 2006 da Giorgio Fedon & Figli SpA e Fedon America, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-135/01, Giorgio Fedon & Figli Spa, Fedon America, Inc./Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

GU C 108 del 6.5.2006, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/7


Ricorso proposto il 1 marzo 2006 da Giorgio Fedon & Figli SpA e Fedon America, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 14 dicembre 2005 causa T-135/01, Giorgio Fedon & Figli Spa, Fedon America, Inc./Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-121/06 P)

(2006/C 108/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc. (rappresentanti: I. Van Bael, A. Cevese, F. Di Gianni e R. Antonini, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

annullare la Sentenza del Tribunale di Primo Grado del 14 dicembre 2005,

ritenendo che lo stato degli atti lo consenta, statuire nel merito, riconoscendo alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei convenuti per atto illecito o per atto lecito,

in ogni caso condannare i convenuti alle spese di giudizio sia della presente procedura sia di quella in primo grado,

in via subordinata stabilire un equo indennizzo a favore delle ricorrenti a seguito dell'irragionevole durata del procedimento davanti al Tribunale,

adottare altre misure e provvedimenti che dovessero rendersi necessari in base ad equità.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sia viziata in quanto totalmente priva di motivazione in relazione ad uno dei principali argomenti sollevate e cioè che, nelle specifiche situazioni di fatto caratterizzanti il caso di specie, esse dispongono del diritto di invocare la decisione, adottata dall'Organo d'Appello dell'Organizzazione mondiale del Commercio per provare, ai fini del ricorso per danni, l'illegittimità del comportamento della Comunità.


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