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Document C2006/108/01
Case C-66/06: Action brought on 6 February 2006 — Commission of the European Communities v Ireland
Causa C-66/06: Ricorso presentato il 6 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
Causa C-66/06: Ricorso presentato il 6 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
GU C 108 del 6.5.2006, p. 1–1
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/1 |
Ricorso presentato il 6 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-66/06)
(2006/C 108/01)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: F. Simonetti e X. Lewis, agenti, F. Louis, avocat e C. O'Daly, solicitor]
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che l'Irlanda, non adottando, ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2, 3 e 4, della direttiva VIA, tutte le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale rientranti nelle categorie di progetti di cui all'Allegato II, punto 1, lett. a), b), c) e f) siano soggetti ad autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva VIA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva; |
— |
condannare l'Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Uso di soglie dimensionali uniformi e non qualificate
La Commissione ritiene che la normativa irlandese di recepimento sia carente, in quanto non contiene, rispetto ai progetti appartenenti alle categorie di cui all'Allegato II, punto 1, lett. a), b) e c) della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (in prosieguo: la «direttiva VIA»), le disposizioni effettivamente necessarie per conseguire i risultati richiesti dagli artt. 2, n. 1, 4, n. 2 e 4, n. 3, della direttiva VIA.
L'art. 4, n. 2, consente agli Stati membri di determinare, con una valutazione caso per caso o sulla base di «soglie o criteri fissati dagli Stati membri», l'obbligo di una VIA per i progetti elencati nell'Allegato II. Qualunque sia il meccanismo di determinazione scelto dallo Stato membro, esso deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, n. 3, cioè deve tenere conto dei criteri di selezione di cui all'Allegato III. Tali criteri di selezione includono, ad esempio, le dimensioni del progetto, il cumulo con altri progetti, la sua localizzazione, la sensibilità ambientale delle aree geografiche e il suo impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica.
Nella sua normativa di recepimento relativa ai progetti che ricadono nell'Allegato II, punto 1, lett. a), b) e c), l'Irlanda ha però introdotto una soglia dimensionale uniforme e non qualificata, senza alcuna possibilità di valutare altre caratteristiche del progetto.
Piscicoltura intensiva
Relativamente alle piscicolture sperimentali, la normativa di recepimento sembra consentire la possibilità di una VIA «qualora il Ministro preveda che la piscicoltura proposta comporti un rilevante impatto ambientale». Tale normativa, tuttavia, non contiene alcun riferimento ai criteri di selezione contenuti nell'Allegato III alla direttiva VIA. Pertanto, il Ministro non ha alcun obbligo esplicito di tenere conto della localizzazione proposta per una tale piscicoltura sperimentale, né di alcun altro dei criteri di selezione, al fine di determinare la necessità di una VIA.
La Commissione osserva che l'Irlanda riconosce la necessità di prevedere esplicitamente i criteri di selezione di cui all'Allegato III relativamente ai progetti di piscicoltura. Tuttavia, per quanto a conoscenza della Commissione, non è stata adottata, né le è stata comunicata, alcuna modifica normativa.