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Document C2006/096/54
Case F-6/06: Action brought on 13 January 2006 — Nicola Scafarto v Commission
Causa F-6/06: Ricorso presentato il 13 gennaio 2006 — Scafarto/Commissione
Causa F-6/06: Ricorso presentato il 13 gennaio 2006 — Scafarto/Commissione
GU C 96 del 22.4.2006, p. 34–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/34 |
Ricorso presentato il 13 gennaio 2006 — Scafarto/Commissione
(Causa F-6/06)
(2006/C 96/54)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Nicola Scafarto (Lussemburgo, Lussemburgo) [Rappresentante: A. D'Antuono e G. Somma, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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dichiarare non applicabile, ai sensi dell'art. 241 CE, l'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto; |
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annullare la decisione con cui l'Autorità Investita del Potere di Nomina (AIPN) ha implicitamente rigettato il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione del 17 marzo 2005 n. 000617; |
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annullare suddetta decisione limitatamente alla parte in cui l'AIPN ha attribuito al ricorrente il grado A*6, primo scatto, invece del grado A*8, primo scatto; |
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condannare la convenuta a sostituire la parte impugnata della suddetta decisione con una parte che attribuisca, con effetto retroattivo, al ricorrente il grado A*8, primo scatto; |
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condannare la convenuta a pagare al ricorrente tutte le somme che egli non ha percepito a causa dell'illegittimità delle decisioni impugnate, comprensive degli interessi; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, iscritto sulla lista di riserva del concorso EUR/A/155/2000 per i gradi A6 e A7, è stato assunto dalla Commissione successivamente all'entrata in vigore del nuovo Statuto e inquadrato al grado A*6.
Nel suo ricorso egli fa valere anzitutto che la decisione che fissa il suo inquadramento viola l'art. 31 dello Statuto.
Egli sostiene poi che, in ogni caso, detta decisione è illegittima, nella misura in cui la sua base giuridica, cioè l'art. 12 dell'allegato XIII allo Statuto, è illegale per violazione dei seguenti principi: certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, non discriminazione, parità di trattamento, ragionevolezza e buona amministrazione. Il ricorrente aggiunge infine, in via sussidiaria, che, anche ammettendo che la tutela del legittimo affidamento non sia sempre assoluta, ogni eccezione e/o deroga deve essere debitamente giustificata, condizione questa che non sarebbe soddisfatta nella specie.