Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/074/68

    Causa F-8/06: Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Tolios e a./Corte dei Conti

    GU C 74 del 25.3.2006, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 74/35


    Ricorso presentato il 3 febbraio 2006 — Tolios e a./Corte dei Conti

    (Causa F-8/06)

    (2006/C 74/68)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Iraklis Tolios (Parigi, Francia), François Muller (Strasburgo, Francia) e Odette Perron (La Rochelle, Francia) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

    Convenuta: Corte dei Conti delle Comunità europee

    Conclusioni dei ricorrenti

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, compresa l'eccezione di illegittimità con esso addotta;

    conseguentemente, annullare i bollettini pensione del marzo 2005 dei ricorrenti, con conseguente applicazione di un coefficiente correttore pari a quello della capitale del loro paese di residenza o, almeno, di un coefficiente correttore tale da rispecchiare in modo adeguato le differenze relative al costo della vita nei luoghi dove si presume che i ricorrenti sostengano le loro spese e che risponda, quindi, al principio di equivalenza;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    I ricorrenti nella presente causa sono tutti dipendenti collocati a riposo prima del 1o maggio 2004. Essi contestano il regime transitorio istituito, in attesa della soppressione dei coefficienti correttori, dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (1), in quanto tale regime è fondato su un nuovo calcolo dei coefficienti correttori «pensione» che non è calcolato più con riferimento alla capitale, ma secondo il costo medio della vita nello Stato membro in cui il titolare della pensione prova di aver stabilito la sua residenza principale.

    A sostegno delle loro richieste, i ricorrenti affermano, in primo luogo, che il citato regolamento è fondato su una motivazione erronea, in quanto né l'integrazione accresciuta della Comunità, né la libertà di circolazione e di soggiorno, né la difficoltà di verificare il luogo effettivo di residenza dei pensionati, possono giustificare il regime transitorio in esame.

    Inoltre i ricorrenti fanno valere la violazione nel caso di specie dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto, di retroattività dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento.


    (1)  GU L 124 del 27.04.2004, pag. 1


    Top