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Document C2006/074/47
Case T-447/05: Action brought on 22 December 2005 — Plantations de Mbanga v Commission
Causa T-447/05: Ricorso presentato il 22 dicembre 2005 — Plantations de Mbanga/Commissione
Causa T-447/05: Ricorso presentato il 22 dicembre 2005 — Plantations de Mbanga/Commissione
GU C 74 del 25.3.2006, p. 24–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/24 |
Ricorso presentato il 22 dicembre 2005 — Plantations de Mbanga/Commissione
(Causa T-447/05)
(2006/C 74/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société des plantations de Mbanga (SPM) SA (Douala, Cameroun) [Rappresentanti: avv.ti P. Soler Couteaux, S. Cahn]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare il regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2005, n. 2015/2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006; |
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condannare la Commissione e il Consiglio a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Nell'ambito delle modifiche del regime specifico dei contingenti per gli scambi con i paesi terzi facenti parte di misure di organizzazione dei mercati nel settore della banana, il regolamento del Consiglio dell'Unione europea 29 novembre 2005, n. 1964 (1) ha inoltre conferito alla Commissione il potere di disporre i provvedimenti necessari per l'attuazione del detto regolamento nonché le misure transitorie relative alla gestione del contingente tariffario per le banane originarie dei paesi ACP. In questo contesto, la Commissione ha mantenuto nel suo regolamento 9 dicembre 2005, n. 2015 (2), per i mesi di gennaio e febbraio 2006, il precedente regime di attribuzione dei certificati d'importazione sulla base di riferimenti storici (3), come inizialmente previsto dal regolamento n. 896/2001. L'annullamento del detto regolamento n. 2015/2005 viene richiesto con il presente ricorso.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente sostiene che, fissando negli artt. 3 e 4 un regime di attribuzione di certificati di importazione fondato su riferimenti storici e sull'introduzione di operazioni non tradizionali, il regolamento n. 2015/2005 violerebbe:
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le disposizioni convenzionali che regolano il mercato della banana; |
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la filosofia e i principi sanciti dalle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola comune, di organizzazione comune dei mercati della banana nonché le proprie disposizioni della normativa comunitaria di cui trattasi; |
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i principi sanciti dagli artt. 81 CE e 82 CE, in quanto consentirebbe agli operatori storici di abusare collettivamente della posizione dominante che sarebbe, secondo la ricorrente, loro conferita dalle norme di regolamento e in quanto favorirebbe anche altre pratiche anticoncorrenziali sul mercato comunitario delle banane; |
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i principi sanciti dall'art. 87 CE, in quanto avrebbe come conseguenza la concessione di un vantaggio finanziario importante, selettivamente a taluni importatori tradizionali storicamente rilevanti, che avrebbero la possibilità di trarre benefici dalla rivendita di certificati ottenuti indebitamente, gratuitamente; |
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il principio di proporzionalità, in quanto non consentirebbe la creazione e lo sviluppo delle attività di importatori non tradizionali credibili e vitali, poiché questi possono esistere solo appoggiandosi su un importatore tradizionale; inoltre, la ricorrente sostiene che il regolamento di cui viene chiesto l'annullamento non consentirebbe neppure ai produttori di banane ACP di approfittare equamente della preferenza accordata alle banane ACP, poiché il beneficio del regime produce eccessivamente profitto a taluni importatori tradizionali di importanza storica; |
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il principio di non discriminazione in quanto applicherebbe un trattamento apparentemente equo all'insieme degli importatori tradizionali ACP, mentre in realtà esso favorirebbe indebitamente taluni importatori tradizionali di importanza storica. |
Infine la ricorrente invoca altresì, a sostegno delle sue affermazioni, la violazione dei principi del legittimo affidamento e del libero esercizio delle attività professionali.
(1) Regolamento (CE) 29 novembre 2005, n. 1964, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (GU L 316 del 2.12.2005)
(2) Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2005, n. 2015, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (GU L 324, pag. 5).
(3) Il che è contestato dalla ricorrente nella causa pendente dinanzi al Tribunale T-128/05.