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Document C2006/074/45
Case T-442/05: Action brought on 16 December 2005 — Biofarma v OHIM
Causa T-442/05: Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Biofarma/UAMI
Causa T-442/05: Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Biofarma/UAMI
GU C 74 del 25.3.2006, p. 23–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/23 |
Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Biofarma/UAMI
(Causa T-442/05)
(2006/C 74/45)
Lingua di deposito del ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Biofarma/UAMI (Neuilly-sur-Seine, Francia) [Rappresentanti: sig. Victor Gil Vega e sig.ra Antonia Ruiz López, avvocati]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Anca Health Care Limited.
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2005 e dichiarare che vi è effettivamente un rischio di confusione tra i marchi CAFON e DAFLON, che designano prodotti simili; |
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condannare l'UAMI alle spese, ivi compresi gli onorari dei legali della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Surtech Internacional Ltd
Marchio comunitario richiesto: Marchio denominativo «CAFON» per prodotti della classe 5 (prodotti e sostanze farmaceutici).
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente
Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: marchio denominativo «DAFLON» (registrato in Spagna, Portogallo, Benelux, Austria, Francia e Italia) per prodotti della classe 5 (prodotti e sostanze farmaceutici)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: applicazione erronea dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario