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Document C2006/074/45

Causa T-442/05: Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Biofarma/UAMI

GU C 74 del 25.3.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/23


Ricorso presentato il 16 dicembre 2005 — Biofarma/UAMI

(Causa T-442/05)

(2006/C 74/45)

Lingua di deposito del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Biofarma/UAMI (Neuilly-sur-Seine, Francia) [Rappresentanti: sig. Victor Gil Vega e sig.ra Antonia Ruiz López, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Anca Health Care Limited.

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2005 e dichiarare che vi è effettivamente un rischio di confusione tra i marchi CAFON e DAFLON, che designano prodotti simili;

condannare l'UAMI alle spese, ivi compresi gli onorari dei legali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Surtech Internacional Ltd

Marchio comunitario richiesto: Marchio denominativo «CAFON» per prodotti della classe 5 (prodotti e sostanze farmaceutici).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: marchio denominativo «DAFLON» (registrato in Spagna, Portogallo, Benelux, Austria, Francia e Italia) per prodotti della classe 5 (prodotti e sostanze farmaceutici)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: applicazione erronea dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario


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