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Document C2006/074/44
Case T-439/05: Action brought on 13 December 2005 — Royal Bank of Scotland/OHIM
Causa T-439/05: Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 — Royal Bank of Scotland/UAMI
Causa T-439/05: Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 — Royal Bank of Scotland/UAMI
GU C 74 del 25.3.2006, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 74/22 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2005 — Royal Bank of Scotland/UAMI
(Causa T-439/05)
(2006/C 74/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Royal Bank of Scotland Group plc (Edinburgh, Regno Unito) [rappresentata dall'avv. J. Hull, Solicitor]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Lombard Risk Systems Limited and Lombard Risk Consultants limited (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 21 luglio 2005 (procedimento R 370/2004-4), relativa al procedimento di opposizione n. B 370959, notificata il 13 ottobre 2005, e |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «LOMBARD DIRECT» per servizi delle classi 35, 36 e 42 — domanda n. 1 523 992
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Lombard Risk Systems Limited and Lombard Risk Consultants Limited
Marchio o segno fatto valere: marchi denominativi comunitari e nazionali «LOMBARD RISK» e «LOMBARD GROUP OF COMPANIES» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 41
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei servizi contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'impugnazione
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha effettuato un esame giuridico erroneo nel verificare se sussistesse o meno un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e nella parte in cui ha ritenuto concepibile la sussistenza di una confusione e che la possibilità di confusione non potesse essere esclusa. Secondo la ricorrente, la commissione avrebbe quindi rovesciato l'onere della prova, chiedendo alla ricorrente di provare l'insussistenza di un rischio di confusione. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe omesso di fornire un'adeguata motivazione per la sua decisione, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 73 del suddetto regolamento.