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Document C2006/074/39

Causa T-177/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2006 — Finlandia/Commissione ( Incidente di procedura — Eccezione di irricevibilità — Atto improduttivo di effetti giuridici obbligatori — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedura d'infrazione — Interessi di mora previsti dall'art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Negoziazione di un accordo su un pagamento condizionale )

GU C 74 del 25.3.2006, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/19


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2006 — Finlandia/Commissione

(Causa T-177/05) (1)

(«Incidente di procedura - Eccezione di irricevibilità - Atto improduttivo di effetti giuridici obbligatori - Risorse proprie delle Comunità europee - Procedura d'infrazione - Interessi di mora previsti dall'art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 - Negoziazione di un accordo su un pagamento condizionale»)

(2006/C 74/39)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia [Rappresentanti: T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, agenti]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: G. Wilms e P. Aalto, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione (Direzione generale del Bilancio), che sarebbe contenuta nella lettera 28 febbraio 2005 e nella lettera di conferma 25 aprile 2005, con la quale la Commissione avrebbe rifiutato di intavolare negoziati con la repubblica di Finlandia in merito al pagamento condizionale dei diritti richiesti retroattivamente, maggiorati degli interessi di ritardo accumulatisi fino al giorno del pagamento dei detti diritti, che la Commissione pretende dalla Finlandia nell'ambito del procedimento di infrazione n. 2003/2180 intentato ai sensi dell'art. 226 CE.

Dispositivo dell'ordinanza

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 153 del 25.6.2005


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