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Document C2006/074/11

Causa C-15/06 P: Ricorso proposto l' 11/01/2006 da Regione Siciliana contro la sentenza pronunciata il 18/10/2005 dalla Prima Sezione ampliata Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-60/03 tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità Europee

GU C 74 del 25.3.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 74/5


Ricorso proposto l'11/01/2006 da Regione Siciliana contro la sentenza pronunciata il 18/10/2005 dalla Prima Sezione ampliata Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-60/03 tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità Europee

(Causa C-15/06 P)

(2006/C 74/11)

Lingua di procedura: l'italiano

L'11/01/2006, la Regione Siciliana, con l'avvocato I.M. Braguglia, agente e l'avvocato dello Stato G. Aiello, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 18/10/2005 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-60/03 tra Regione Siciliana e Commissione delle Comunità Europee

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale di Primo Grado e per l'effetto annullare la decisione della Commissione dell'11.12.2002 C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR, in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di ECU in Italia (Regione: Sicilia), e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo, nonché al disimpegno della somma a saldo. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente la sentenza impugnata é viziata per:

1.

violazione e falsa applicazione degli artt. 18 (1) e 32 (1) del Regolamento (CEE) n. 1787/84 (1) del Consiglio del 19 giugno 1984 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale come modificato dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (2) del Consiglio del 20 dicembre 1985;

2.

violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253 del Consiglio del 19 dicembre 1988 (3) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 (4) per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93 (5) del Consiglio del 20 luglio 1984;

3.

erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.


(1)  Non più in vigore

(2)  Non più in vigore

(3)  Non più in vigore

(4)  Non più in vigore

(5)  Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0020


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