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Document C2006/048/67
Case T-395/05: Action lodged on 31 October 2005 — Multikauf v OHIM
Causa T-395/05: Ricorso presentato il 31 ottobre 2005 — Multikauf/UAMI
Causa T-395/05: Ricorso presentato il 31 ottobre 2005 — Multikauf/UAMI
GU C 48 del 25.2.2006, p. 34–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/34 |
Ricorso presentato il 31 ottobre 2005 — Multikauf/UAMI
(Causa T-395/05)
(2006/C 48/67)
Lingua del ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Multikauf Warenhandelsgesellschaft mbH (Krailling, Germania) [Rappresentante: M. Bahmann, Rechtsanwalt]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Demo Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 giugno 2005, pratica R 895/2004-1, notificata per DHL al rappresentante della ricorrente in data 31 agosto 2005; |
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rigettare l'opposizione proposta in data 18 settembre 2001 dalla controinteressata tramite i suoi rappresentanti contro la registrazione del marchio comunitario n. 1841121 «webmulti». |
Motivi e principali argomenti
Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «webmulti» per prodotti delle classi 3, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25 e 30 — domanda di registrazione n. 1 841 121
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Demo Holding S.A.
Marchio o segno fatto valere in opposizione: marchi denominativi ed emblematici comunitari, nazionali e internazionali «WEB» per prodotti delle classi 3, 9 e 25
Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione è stata accolta e la domanda di registrazione è stata respinta per determinati prodotti richiesti
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso della ricorrente è stato respinto
Motivi dedotti: i marchi fatti valere in opposizione non sono stati utilizzati per una parte di prodotti