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Document C2006/048/65

    Causa T-299/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 novembre 2005 — Selmani/Consiglio e Commissione ( Politica estera di sicurezza comune — Posizioni comuni del Consiglio — Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed enti nel quadro della lotta contro il terrorismo — Ricorso di annullamento — Incompetenza manifesta — Preclusione — Ricevibilità )

    GU C 48 del 25.2.2006, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 48/33


    Ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 novembre 2005 — Selmani/Consiglio e Commissione

    (Causa T-299/04) (1)

    («Politica estera di sicurezza comune - Posizioni comuni del Consiglio - Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed enti nel quadro della lotta contro il terrorismo - Ricorso di annullamento - Incompetenza manifesta - Preclusione - Ricevibilità»)

    (2006/C 48/65)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Abdelghani Selmani (Dublino, Irlanda) [Rappresentante: C. Ó Brian, solicitor]

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: E. Finnegan e D. Canga Fano, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: J. Enegren e C. Brown, agenti]

    Oggetto della causa

    Domanda di annullamento, da un lato, dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e, dall'altro, dell'art. 1 della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché di tutte decisioni adottate dal Consiglio sulla base del regolamento n. 2580/2001 e produttive degli stessi effetti della decisione 2004/306, nella parte in cui tali atti riguardino il ricorrente.

    Dispositivo dell'ordinanza

    1)

    Il ricorso è manifestamente irricevibile.

    2)

    Il ricorrente è condannato alle spese.


    (1)  GU C 284 del 20.11.2004


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