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Document C2006/048/34

    Causa C-459/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 23 dicembre 2005

    GU C 48 del 25.2.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 48/18


    Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 23 dicembre 2005

    (Causa C-459/05)

    (2006/C 48/34)

    lingua processuale: il francese

    Il 23 dicembre 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Stovlbaek e dalla sig.ra D. Maidani, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

    La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

    1)

    dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (1) o, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

    2)

    condannare il Regno del Belgio alle spese.

    Motivi e principali argomenti:

    L'art. 16, n. 1, della direttiva 2001/19 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1o gennaio 2003 e che ne informino immediatamente la Commissione.

    La Commissione deve rilevare che il Regno del Belgio non ha ancora adottato tutte le misure necessarie a tal fine o, in ogni caso, non le ha ancora notificate alla Commissione.


    (1)  GU L 206, pag. 1.


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