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Document C2006/048/29
Case C-439/05 P: Appeal brought on 7 December 2005 by Land Oberösterreich against the judgment delivered on 5 October 2005 by the Court of First Instance of the European Communities (Fourth Chamber) in Joined Cases T-366/03 and T-235/04
Causa C-439/05 P: Ricorso del Land Oberösterreich avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005 , cause riunite T-366/03 e T-235/04, proposto il 7 dicembre 2005
Causa C-439/05 P: Ricorso del Land Oberösterreich avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005 , cause riunite T-366/03 e T-235/04, proposto il 7 dicembre 2005
GU C 48 del 25.2.2006, p. 15-16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 48/15 |
Ricorso del Land Oberösterreich avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005, cause riunite T-366/03 e T-235/04, proposto il 7 dicembre 2005
(Causa C-439/05 P)
(2006/C 48/29)
lingua processuale: il tedesco
Il 7 dicembre 2005 il Land Oberösterreich, rappresentato dal sig. Franz Mittendorfer, Rechtsanwalt, Europaplatz 7, A-4020 Linz, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 5 ottobre 2005, nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 5 ottobre 2005, nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04, Land Oberösterreich e Repubblica d'Austria contro Commissione delle Comunità europee (1), in ragione dell'annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE (2). |
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annullare la suddetta decisione della Commissione o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per decisione. |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
Il Land Oberösterreich fa valere un vizio di procedura nonché una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado.
In sede di esame del motivo di ricorso vertente sulla «violazione del Trattato» la sentenza impugnata si occupa solo dell'elemento costitutivo del «problema specifico»; gli altri elementi costitutivi di cui all'art. 95, n. 5, CE non sono stati esaminati. Tuttavia, il Tribunale — nonostante gli argomenti dettagliati del ricorrente, basati su dati numerici concreti — non avrebbe neanche affrontato la questione del problema specifico con l'intensità necessaria alla luce della sua rilevanza per l'esito del procedimento. Esso non avrebbe tenuto conto del fatto che il problema specifico consisteva nell'inapplicabilità delle misure convenzionali di coesistenza in ragione della struttura inusuale del settore agricolo dell'Austria Superiore, caratterizzato dalla presenza di piccole imprese e con una percentuale particolarmente elevata di aziende agricole biologiche. Non avendo esaminato sufficientemente gli argomenti presentati a tale proposito, il Tribunale, secondi il ricorrente, è vento meno al suo obbligo di motivazione, il che costituisce un vizio di procedura.
La Commissione avrebbe adottato la sua decisione senza dare al Land Oberösterreich ovvero alla Repubblica d'Austria la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'unico elemento di prova della procedura, vale a dire sul parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato che le considerazioni della Corte relative all'art. 95, n. 4, CE, con le quali essa ha respinto l'applicabilità del principio del contraddittorio alla procedura descritta all'art. 95, n. 4, CE, si applicavano mutatis mutandis a quella prevista all'art. 95, n. 5, CE. Il ricorrente contesta tale concezione giuridica. Esso afferma che non bisognerebbe perdere di vista il fatto che la giurisprudenza della Corte citata nella sentenza impugnata si basava ancora sull'ex art. 100a del Trattato CE, il quale non operava ancora alcuna distinzione tra il mantenimento di disposizioni nazionali esistenti e l'adozione di nuove disposizioni nazionali. Il Land Oberösterreich sostiene inoltre che il diritto di essere sentiti costituisce un principio fondamentale del procedimento, la cui applicazione non dovrebbe essere limitata quando ciò non sia necessario, anche per ragioni di economia processuale. Ciò rappresenterebbe un motivo sufficiente per annullare la decisione impugnata della Commissione.
(2) GU L 230, pag. 34.