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Document C2006/048/07

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 10 gennaio 2006 , nel procedimento C-402/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): Skov Æg controBilka Lavprisvarehus A/S e Bilka Lavprisvarehus A/S contro Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen ( Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso )

GU C 48 del 25.2.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/4


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

10 gennaio 2006

nel procedimento C-402/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret): Skov Æg controBilka Lavprisvarehus A/S e Bilka Lavprisvarehus A/S contro Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen (1)

(«Direttiva 85/374/CEE - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Responsabilità del fornitore di un prodotto difettoso»)

(2006/C 48/07)

Lingua processuale: il danese

Nel procedimento C-402/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione 26 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nella causa Skov Æg contro Bilka Lavprisvarehus A/S e Bilka Lavprisvarehus A/S contro Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen,, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 10 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretata nel senso:

che essa osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore risponde, al di là dei casi tassativamente elencati all'art. 3, n. 3, della direttiva, della responsabilità indipendente dalla colpa che la direttiva istituisce e imputa al produttore;

che essa non osta ad una regola nazionale secondo la quale il fornitore è tenuto a rispondere illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


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