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Document C2006/036/39
Case C-402/05 P: Appeal brought on 17 November 2005 by Yassin Abdullah Kadi against the judgment made on 21 September 2005 by the Second Chamber (Extended Composition) of the Court of First Instance of the European Communities in Case T-315/01 between Yassin Abdullah Kadi and the Council of the European Union and the Commission of the European Communities
Causa C-402/05 P: Ricorso presentato il 17 novembre 2005 da Yassin Abdullah Kadi avverso la sentenza 21 settembre 2005 emessa dalla seconda sezione (ampliata) del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/01 tra Yassin Abdullah Kadi e Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee
Causa C-402/05 P: Ricorso presentato il 17 novembre 2005 da Yassin Abdullah Kadi avverso la sentenza 21 settembre 2005 emessa dalla seconda sezione (ampliata) del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/01 tra Yassin Abdullah Kadi e Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee
GU C 36 del 11.2.2006, p. 19–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/19 |
Ricorso presentato il 17 novembre 2005 da Yassin Abdullah Kadi avverso la sentenza 21 settembre 2005 emessa dalla seconda sezione (ampliata) del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/01 tra Yassin Abdullah Kadi e Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee
(Causa C-402/05 P)
(2006/C 36/39)
lingua processuale: l'inglese
Il 17 novembre 2005 il sig. Yassin Abdullah Kadi, residente in Gedda, Arabia Saudita, rappresentato da Ian Brownlie CBE, QC, David Anderson QC, Pushpinder Saini, Barrister e Guy Martin, Solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata il 21 settembre 2005 dalla seconda sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-315/01, tra Yassin Abdullah Kadi e Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
a) |
rimuovere totalmente la decisione del Tribunale di primo grado; |
b) |
dichiarare nullo e privo di effetti il regolamento CE del Consiglio 27 maggio 202, n. 881 (1); |
c) |
condannare il Consiglio e/o la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente relative al presente procedimento di impugnazione e a quello dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è ricorso in errore di diritto laddove ha ritenuto che il combinato disposto di cui all'art. 308 CE e agli artt. 30 e 301 CE costituisca una base legale sufficiente per il regolamento n. 881/2002.
Il ricorrente deduce ancora che il Tribunale di primo grado della Comunità europee è incorso in errore nell'interpretare i pertinenti principi di diritto internazionale:
— |
la sentenza del Tribunale ha posto la questione della Carta delle N.U. come fonte di obblighi del trattato sullo stesso piano della diversa questione degli effetti per gli Stati membri delle decisioni del Consiglio di Sicurezza; |
— |
il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle N.U. debbano essere automaticamente inserite nella sfera giuridica e giurisdizionale nazionale; |
— |
il Tribunale è incorso in errore nel ritenere di essere incompetente a sindacare le legalità delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle N.U.; |
— |
l'argomentazione del Tribunale evidenzia una sostanziale illogicità nel suo approccio al principio del jus cogens; |
— |
il Tribunale non è stato in grado di valutare il significato giuridico della incapacità del Consiglio di Sicurezza di istituire una Corte internazionale indipendente. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio, 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, GU L 139, 29.05.2002 pagg. 9-22.