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Document C2006/036/01

    Sentenza della Corte (Grande Sezione), 22 novembre 2005 , nel procedimento C-384/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Københavns Byret): nel procedimento penale contro Knud Grøngaard, Allan Bang (Direttiva 89/592/CEE — Insider trading — Comunicazione a terzi di informazioni privilegiate — Divieto)

    GU C 36 del 11.2.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 36/1


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Grande Sezione)

    22 novembre 2005

    nel procedimento C-384/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Københavns Byret): nel procedimento penale contro Knud Grøngaard, Allan Bang (1)

    (Direttiva 89/592/CEE - Insider trading - Comunicazione a terzi di informazioni privilegiate - Divieto)

    (2006/C 36/01)

    Lingua di procedura: il danese

    Nella causa C-384/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Københavns Byret (Danimarca) con decisione 14 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2002, nel procedimento penale a carico di Knud Grøngaard, Allan Bang, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, S. von Bahr (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 22 novembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    L'art. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 13 novembre 1989, 89/592/CEE, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading), osta a che una persona, che riceva informazioni privilegiate nella sua qualità di rappresentante dei lavoratori in seno al consiglio di amministrazione di una società o nella sua qualità di membro del comitato di collegamento di un gruppo di imprese, comunichi simili informazioni al presidente dell'organizzazione professionale cui tali lavoratori aderiscono e che ha designato la detta persona quale membro del comitato di collegamento, salvo che:

    esista uno stretto legame tra la comunicazione e l'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni, e

    tale comunicazione sia strettamente necessaria all'esercizio del suo lavoro, della sua professione o delle sue funzioni.

    Nell'ambito della sua valutazione, il giudice nazionale deve, alla luce delle norme nazionali applicabili, in particolare tenere conto:

    del fatto che la detta eccezione al divieto di comunicare informazioni privilegiate deve ricevere un'interpretazione restrittiva;

    della circostanza che ogni comunicazione supplementare può aumentare il rischio di uno sfruttamento di tali informazioni a fini contrari alla direttiva 89/592, e

    della delicatezza dell'informazione privilegiata.

    2)

    L'art. 3, lett. a), della direttiva 89/592 osta alla comunicazione di informazioni privilegiate da parte del presidente di un'organizzazione sindacale a taluni collaboratori, quali quelli considerati nella terza e nella quarta questione, salvo nelle condizioni enunciate nella soluzione fornita alla prima e alla seconda questione.

    Nell'ambito della sua valutazione, il giudice nazionale deve, alla luce della normativa nazionale applicabile, tenere conto in particolare dei criteri anch'essi enunciati in tale soluzione.


    (1)  GU C 7 dell'11.1.2003.


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