EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2006/022/30
Case T-401/05: Action brought on 2 November 2005 — Toth v Commission
Causa T-401/05: Ricorso proposto il 2 novembre 2005 — Toth/Commissione
Causa T-401/05: Ricorso proposto il 2 novembre 2005 — Toth/Commissione
GU C 22 del 28.1.2006, p. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/15 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2005 — Toth/Commissione
(Causa T-401/05)
(2006/C 22/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gergely Toth (Besozzo, Italia) [Rappresentanti: S. Rodrigues e Y. Minatchy, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare nulla la decisione 20 luglio 2005, con la quale la Commissione respinge il reclamo del ricorrente 15 aprile 2005, unitamente al contratto di lavoro firmato dal ricorrente il 17 gennaio 2005, nella parte in cui fissa il suo grado in applicazione dell'art. 12, n. 3 dell'allegato XIII dello Statuto e il suo scatto ai sensi dell'attuale art. 32 dello statuto; |
— |
indicare alla Commissione le conseguenze che l'annullamento della decisione impugnata comporta, e in particolare, il reinquadramento del ricorrente al grado A*9 con effetto retroattivo; |
— |
in subordine condannare la Commissione a risarcire il danno che il ricorrente ha subito per non essere stato inquadrato nel grado A*9 dal 17 gennaio 2005; |
— |
condannare comunque la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente ha preso parte a un bando di concorso indetto dalla Commissione per l'assunzione di un amministratore nella carriera A8/A5, pubblicato il 25 luglio 2003. Essendo stato selezionato, ha concluso con la Commissione un contratto di agente temporaneo in data 17 gennaio 2005, dove il suo grado veniva fissato in A*6.
Con il presente ricorso, il ricorrente impugna il suo inquadramento deducendo, in principalità, l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 12 dell'allegato XIII dello statuto, in quanto tale disposizione sarebbe applicabile unicamente ai dipendenti di ruolo e non agli agenti temporanei. In subordine deduce una eccezione di illegittimità, sostenendo che l'applicazione, nei suoi confronti di quest'ultima disposizione sarebbe in contrasto con la parità di trattamento tra coloro che hanno superato prove di concorsi pubblicati prima del 1o maggio 2004 e implicherebbe una discriminazione in base alla nazionalità come pure una violazione della libera circolazione dei lavoratori siccome i cittadini dei nuovi Stati membri verrebbero per forza di cose nominati in applicazione di disposizioni meno favorevoli.
Il ricorrente deduce altresì discriminazione tra agenti che svolgono le medesime funzioni come pure violazione del principio dell'equivalenza tra la natura delle funzioni e le retribuzioni. Inoltre avanza l'idea secondo la quale l'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto sarebbe in contrasto con l'art. 31 dello Statuto e lederebbe il suo legittimo affidamento nonché il principio di sana amministrazione e il dovere di sollecitudine.
Il ricorrente chiede ancora il risarcimento del danno morale e materiale che asserisce avere subito.