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Document E2006C0112(05)

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure in relazione ad un regime di riduzioni di imposte e di tasse a favore di Norðurál hf. La proposta è stata accettata dall'Islanda

GU C 7 del 12.1.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 7/7


Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure in relazione ad un regime di riduzioni di imposte e di tasse a favore di Norðurál hf. La proposta è stata accettata dall'Islanda

(2006/C 7/07)

Data di adozione:

o

Stato EFTA: Islanda

N. dell'aiuto: 55362

Titolo: Riduzioni di imposte e di tasse a favore della fonderia di alluminio Norðurál hf a Grundartangi (Islanda)

Accettazione delle opportune misure da parte dello Stato EFTA: Con lettera datata 15 luglio 2005, le autorità islandesi hanno accettato le opportune misure proposte dall'Autorità di vigilanza.

Obiettivo: L'obiettivo dell'aiuto, concesso nel quadro di un regime di riduzioni di imposte e di tasse, è di attirare investimenti nella regione del Vesturland.

Base giuridica: Gli strumenti giuridici seguenti:

Stanziamento/durata: 88,3 milioni di EUR; intensità dell'aiuto 10,7 %. Il regime è autorizzato fino al 31 ottobre 2018.

Forma dell'aiuto: Riduzioni di imposte e di tasse

Decisione:

1.

L'Autorità di vigilanza EFTA propone alle autorità islandesi le seguenti opportune misure:

a)

le autorità adottano tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura necessari per garantire che le misure di aiuto indicate di seguito, contemplate nella decisione Grundartangi e che si considerano costituenti un regime di aiuti, non comportino aiuti al funzionamento incompatibili:

il diritto di versare fondi su un conto speciale conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 1, della legge Grundartangi;

l'esenzione dalla tassa sul valore netto conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 2, della legge Grundartangi;

l'esenzione dell'imposta sull'attività industriale e dall'imposta sul mercato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo di investimento e all'articolo 6, paragrafo 3, della legge Grundartangi;

la riduzione della tassa di bollo conformemente all'articolo 11 dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 7, della legge Grundartangi;

il calcolo speciale della tassa comunale sui beni immobili conformemente all'articolo 8 dell'accordo sull'investimento e all'articolo 6, paragrafo 6, della legge Grundartangi.

Devono essere adottati provvedimenti per garantire, da un lato, che l'aiuto concesso sulla base delle summenzionate misure nel quadro del predetto regime non superino il limite massimo di 88,3 milioni di EUR ai prezzi del 2003, importo che rappresenta il totale dell'aiuto che può essere accordato a Norðurál hf per i tre investimenti, e, dall'altro, che non venga superata l'intensità dell'aiuto del 10,7 %, che fa parte integrante del limite massimo assoluto degli aiuti di cui può beneficiare Norðurál hf.

Le autorità islandesi sono tenute a calcolare gli aiuti erogati annualmente sulla base del valore attualizzato applicando i tassi di riferimento annuali.

Il regime non può in nessun caso essere applicato dopo il 31 ottobre 2018, anche qualora la somma totale degli aiuti concessi sia inferiore al limite massimo summenzionato. Occorre pertanto adottare misure per garantire che il regime di aiuti giunga a termine il 31 ottobre 2018;

b)

le autorità adottano tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura necessari per porre termine ad aiuti incompatibili risultanti dall'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sull'investimento e dall'articolo 6, paragrafo 1, della legge Grundartangi, e devono pertanto abrogare integralmente le suddette disposizioni.

2.

Le misure da adottare per conformarsi alle opportune misure devono entrare in vigore entro tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, a meno che l'Autorità di vigilanza accetti una proroga del termine, qualora ritenga che la proroga sia obiettivamente necessaria e giustificata.

Le autorità islandesi comunicano all'Autorità di vigilanza al più presto possibile, e in ogni caso entro sei settimane a decorrere dalla ricezione della presente proposta, i provvedimenti adottati per conformarsi alle opportune misure.

3.

L'Islanda è tenuta a presentare relazioni annuali semplificate sull'applicazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 21 della parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 della decisione 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza.

4.

L'autorità di vigilanza invita le autorità islandesi ad accettare la presente proposta di opportune misure conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, e a comunicare la loro risposta entro sei settimane dalla ricezione.

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry


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