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Document C2005/296/71

    Causa T-368/05: Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Repubblica d'Austria/Commissione delle Comunità europee

    GU C 296 del 26.11.2005, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 296/34


    Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Repubblica d'Austria/Commissione delle Comunità europee

    (Causa T-368/05)

    (2005/C 296/71)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente(i): Repubblica d'Austria [Rappresentante(i): sig. H. Dossi]

    Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del(i) ricorrente(i)

    Annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2005, C(2005)2685, sull'esclusione dal finanziamento comunitario di talune spese degli Stati membri a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia e condannare la Commissione alle spese.

    In subordine, annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2005, C(2005)2685, sull'esclusione dal finanziamento comunitario di talune spese degli Stati membri a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui essa fa riferimento al calcolo e all'ammontare della rettifica finanziaria e condannare la Commissione alle spese.

    In subordine, annullare la decisione della Commissione 15 luglio 2005, C(2005)2685, sull'esclusione dal finanziamento comunitario di talune spese degli Stati membri a carico del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui essa fa riferimento alle spese effettuate per la Stiria e la Carinzia dall'autorità di pagamento autorizzata Agrarmarkt Austria nel settore dei premi per animale ovvero annullarla per la Stiria e la Carinzia per quanto riguarda il calcolo e l'ammontare della rettifica finanziaria e condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con la decisione impugnata, la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario le spese riportate in dettaglio nell'allegato della stessa decisione, in quanto non conformi a disposizioni comunitarie.

    Il ricorso della ricorrente si fonda su due motivi. In primo luogo, essa sostiene che la convenuta ha violato norme giuridiche in sede di adozione ed esecuzione della decisione. In particolare, essa contesta la violazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 729/70 (1), nonché dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 (2), in quanto una rettifica finanziaria a carico della Repubblica d'Austria sarebbe stata ammissibile solo qualora quest'ultima non avesse rispettato i suoi obblighi in materia di controllo delle spese del FEAOG, causando così danni finanziari al FEAOG. Secondo la Repubblica d'Austria, tali presupposti cumulativi non si presentano nel caso di specie. Inoltre, la decisione impugnata viola il dovere di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sancito dall'art. 10 CE.

    Il secondo motivo riguarda la violazione delle forme sostanziali. Secondo la ricorrente, in diversi punti della decisione impugnata la Commissione non avrebbe rispettato l'obbligo di motivazione e si sarebbe fondata su argomenti basati su un carente accertamento della fattispecie.


    (1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999 n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune.


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