Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/296/69

    Causa T-362/05: Ricorso presentato il 21 settembre 2005 — Nuova Agricast/Commissione

    GU C 296 del 26.11.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 296/33


    Ricorso presentato il 21 settembre 2005 — Nuova Agricast/Commissione

    (Causa T-362/05)

    (2005/C 296/69)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente(i): Nuova Agricast s.r.l. (Cerignola, Italia) [Rappresentante(i): Avv. Michele Arcangelo Calabrese]

    Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del(i) ricorrente(i)

    La ricorrente, con ogni riserva consentita dal rito, chiede che il Tribunale accerti e dichiari che avendo tenuto i comportamenti illegittimi indicati in ricorso, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto comunitario, e ha cagionato un danno patrimoniale alla ricorrente; e perciò condanni la convenuta a risarcirla:

    a)

    di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della prima quota dell'agevolazione;

    b)

    di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della seconda quota dell'agevolazione;

    c)

    di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della terza quota dell'agevolazione;

    d)

    degli interessi su tali somme rivalutate;

    e)

    di EUR 1.453.387,03, o della diversa cifra, maggiore o minore, che venisse determinata — eventualmente in accordo con la Commissione — in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il minor risultato della gestione caratteristica dell'impresa conseguito nell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2002 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora avesse completato il programma di investimenti;

    f)

    degli interessi sulla cifra rivalutata di cui alla precedente lettera e);

    g)

    delle spese di causa, comprese quelle sostenute per la consulenza tecnica di parte.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente nella presente causa, la stessa che nelle cause T-139/03 (1), T-151/03 (2) e T-98/04 (3), contesta alla Commissione di aver tenuto comportamenti illegittimi nel corso dell'esame preliminare dell'aiuto di Stato N 715/99, concluso con una decisione di autorizzazione senza obiezioni. Tale autorizzazione ha prorogato per il settennio 2000-2006 il regime di aiuti di Stato di cui alla legge n. 488/92, che nel 1997 era già stato autorizzato fino al 31 dicembre 1999.

    Viene ricordato a questo riguardo che il particolare procedimento amministrativo per l'ottenimento dell'aiuto prevedeva che il Governo italiano avrebbe dovuto istituire bandi semestrali, ai quali avrebbero potuto partecipare le imprese interessate. Le risorse economiche poste a finanziamento del bando sarebbero state assegnate alle imprese inserite in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse. Avendo partecipato al terzo bando, la ricorrente non poté ottenere l'agevolazione a causa dell'esaurimento delle risorse poste a finanziamento della graduatoria.

    Il Governo italiano, nel proporre l'esame dell'aiuto N 715/99 chiese alla Commissione di consentire, nel primo bando del nuovo regime, la riformulazione delle domande rivenienti dal terzo bando e dal quarto bando. Ma la Commissione autorizzò la proposta limitatamente al quarto bando.

    A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente contesta alla Commissione:

    di non avere aperto il procedimento di indagine formale, allorquando, ricevuta dal Governo italiano la proposta di consentire la riformulazione delle domande rivenienti dal terzo bando del regime precedente, l'ha considerata incompatibile col mercato comune. In tal modo, la Convenuta avrebbe violato l'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato e il principio di tutela dei diritti di difesa.

    la violazione del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

    un errore di valutazione.

    Secondo la ricorrente, sottoponendo ad un nuovo esame la compatibilità con il mercato comune della proposta di consentire la riformulazione alle imprese del terzo bando, e concludendo, senza il minimo contraddittorio con gli interessati, per la sua incompatibilità, la Commissione avrebbe modificato la sua decisione di approvazione del regime del 1997, la quale presupponeva già un esame alla luce dell'articolo 87 del Trattato.

    Dall'altro, operando su situazioni giuridiche ancora esistenti, e sopprimendole, la convenuta avrebbe posto in essere una vera e propria revoca della decisione di autorizzazione del 1997, senza però osservare le garanzie procedimentali che il Regolamento CE n. 659/99 prevede per i casi di revoca dell'aiuto.


    (1)  Ordinanza del Tribunale, 8 giugno 2005, non pubblicata.

    (2)  Ordinanza del Tribunale, 8 giugno 2005, non ancora pubblicata nella Raccolta.

    (3)  Ordinanza del Tribunale, 15 giugno 2005, non pubblicata.


    Top