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Document 62005TN0335

    Causa T-335/05: Ricorso proposto il 5 settembre 2005 — Susanne Sorensen/Commissione

    GU C 296 del 26.11.2005, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 296/26


    Ricorso proposto il 5 settembre 2005 — Susanne Sorensen/Commissione

    (Causa T-335/05)

    (2005/C 296/57)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Susanne Sorensen (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati]

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente:

    Annullare la decisione di nominare la ricorrente al posto di assistente, nella parte in cui fissa il suo inquadramento al grado B*3, scatto 2;

    annullare la decisione di sopprimere l'insieme dei punti di merito «accumulati» della ricorrente;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, era stata inizialmente inquadrata al grado C*2. Vincitrice del concorso esterno COM/B/1/02 (di livello B5/B4), è stata nominata, con la decisione impugnata del 5 agosto 2004, al grado B*3, scatto 2. A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere la violazione del bando di concorso, nonché dell'avviso di posto vacante, nei limiti in cui entrambi prevedevano l'inquadramento ai gradi B5 o B4. Essa invoca, nel medesimo ambito, la violazione degli artt. 4, 5, 29 e 31 dello Statuto. Poggiando sulla circostanza che taluni vincitori dello stesso concorso erano stati nominati prima del 1o maggio 2004 (data di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto) ai gradi B5 o B4, gradi corrispondenti ai gradi B*5 o B*6 secondo la nuova denominazione, la ricorrente invoca anche la violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione. Essa considera inoltre che si sarebbero del pari violati i principi relativi alla vocazione alla carriera ed alla tutela del legittimo affidamento, dato che essa nutriva la legittima aspettativa ad essere nominata ai gradi B*5 o B*6. In tale medesimo ambito essa fa valere l'illegittimità dell'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto il quale violerebbe anche il principio di certezza del diritto.


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