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Document C2005/296/43

    Cause riunite T-22/02 e T-23/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2005 — Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/ Commissione ( Concorrenza — Accordi nel settore dei prodotti vitaminici — Decisione della Commissione che accerta infrazioni cessate e non commina ammende — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni — Principio della certezza del diritto — Presunzione di innocenza — Legittimo interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni )

    GU C 296 del 26.11.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 296/20


    Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2005 — Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/ Commissione

    (Cause riunite T-22/02 e T-23/02) (1)

    («Concorrenza - Accordi nel settore dei prodotti vitaminici - Decisione della Commissione che accerta infrazioni cessate e non commina ammende - Regolamento (CEE) n. 2988/74 - Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni - Principio della certezza del diritto - Presunzione di innocenza - Legittimo interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni»)

    (2005/C 296/43)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Sumitomo Chemical (Tokyo, Giappone) e Sumika Fine Chemicals (Osaka, Giappone) [Rappresentanti: M. Klusmann, avvocato, e V. Turner, solicitor]

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e a. Whelam, in qualità di agenti]

    Oggetto della causa

    Domande di annullamento della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1), per la parte in cui riguarda le ricorrenti,

    Dispositivo della sentenza

    1)

    La decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine), è annullata nella parte che riguarda le ricorrenti.

    2)

    La convenuta è condannata alle spese.


    (1)  GU C 109 del 4.5.2002.


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