Изберете експерименталните функции, които искате да изпробвате

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ C2005/296/31

    Causa C-364/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi proposto il 27 settembre 2005

    GU C 296 del 26.11.2005г., стр. 17—17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 296/17


    Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi proposto il 27 settembre 2005

    (Causa C-364/05)

    (2005/C 296/31)

    lingua processuale: l'olandese

    Il 27 settembre 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel van Beek, in qualità di agente, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro Regno dei Paesi Bassi.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi,

    non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, 2001/20/CE (1), concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;

    non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 ottobre 2003, 2003/94/CE (2), che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;

    o quantomeno non avendo portato a conoscenza della Commissione le disposizioni di tali direttive,

    è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma delle dette direttive,

    condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    L'art. 22, n. 1, della direttiva 2001/20 stabilisce che gli Stati membri devono far entrare in vigore entro il 1o maggio 2003 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva e devono portarle a conoscenza della Commissione. Per quanto riguarda la direttiva 2003/94, l'art. 17 stabilisce che tale termine è fissato al 30 aprile 2004.


    (1)  GU L 121, pag. 34.

    (2)  GU L 262, pag. 22.


    Нагоре