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Documento C2005/296/24

Causa C-324/05 P: Ricorso della Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro la sentenza pronunciata il 22 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-34/04 tra la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli), presentato il 28 luglio 2005 (telefax 27 luglio 2005 )

GU C 296 del 26.11.2005, p. 12/13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/12


Ricorso della Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contro la sentenza pronunciata il 22 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-34/04 tra la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli), presentato il 28 luglio 2005 (telefax 27 luglio 2005)

(Causa C-324/05 P)

(2005/C 296/24)

Lingua processuale: il tedesco

Il 28 luglio 2005 (telefax 27 luglio 2005), la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, rappresentata dai sigg. P. H. Kort, M.W. Husemann, B. Piepenbrink, dello studio legale Kort Rechtsanwälte (GBR), Ellerstraße 123/125, D-40227 Düsseldorf, Germania, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 22 giugno 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-34/04, tra la Plus Warenhandelsgesellschaft mbH e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 22 giugno 2005, causa T-34/04 (1);

statuire in via definitiva sulla controversia ed accogliere le richieste formulate in primo grado; in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti (causa C-324/05 P):

Con il ricorso in esame la ricorrente mira ad impedire che l'uso del termine «POWER» nel marchio richiesto («TURKISH POWER») determini l'acquisizione dei diritti del marchio anteriore. Essa fonda il proprio ricorso avverso la detta sentenza su un'errata applicazione del diritto comunitario vigente in materia di marchi comunitari e sulla modifica — asseritamente contraria al principio della parità di trattamento — della prassi decisionale del Tribunale di primo grado mediante la decisione impugnata.

1.

Il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che l'inclusione del marchio anteriore «POWER'», con carattere distintivo proprio, nel marchio richiesto violerebbe i diritti del marchio precedente. La tutela conferita dalla Germania al termine «POWER» sarebbe illimitata ed implicherebbe il diritto esclusivo di utilizzare il detto marchio per le merci in questione. Il marchio anteriore dovrebbe continuare a poter essere combinato, senza alcuna limitazione, con elementi denominativi o figurativi indipendenti, qualora ciò fosse necessario per la sua commercializzazione. La sentenza impugnata limiterebbe però la libertà della ricorrente di configurare il marchio.

2.

Il Tribunale non avrebbe considerato che il marchio richiesto riutilizza in maniera evidente il termine costitutivo del marchio anteriore e se ne appropria. La prevalenza del termine «POWER» nel marchio richiesto non verrebbe meno per la parola «TURKISH», in quanto quest'ultima, nel settore del tabacco, si riferisce alla denominazione del tabacco «turkish blend», usata spesso nel mercato del tabacco e pertanto potrebbe essere considerata come riferita ad un miscela di tabacco originaria della Turchia, che si commercializza con il marchio «POWER». Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto che la combinazione dei termini «TURKISH POWER» produca un effetto suggestivo indipendente dal termine «POWER».

3.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore ritenendo che sussistessero sufficienti differenze uditive tra i marchi in questione, in quanto anche il solo rischio di confusione sotto il profilo uditivo osterebbe alla registrazione del marchio richiesto. Quanto alla somiglianza visiva dei marchi in questione, il Tribunale non avrebbe considerato che i marchi sono caratterizzati prevalentemente anche sotto il profilo visivo dal sintagma che li compone, in quanto il consumatore prende come riferimento e si ricorda meglio le parole rispetto alle immagini. Pertanto, l'affermazione che l'elemento figurativo prevarrebbe sull'elemento verbale del marchio richiesto sarebbe infondata.

4.

Il Tribunale si sarebbe basato sull'erroneo presupposto che il pubblico di riferimento presta un maggior livello di attenzione quando acquista sigarette: non sarebbe dimostrato che i clienti, in occasione di tale acquisto, prestino maggior attenzione rispetto a quando comprano prodotti alimentari o altri beni di consumo. Anche ammettendo un maggior livello di attenzione, non sarebbe da escludere che il termine «POWER», parte del marchio, ricordi ai clienti il marchio anteriore e li induca a stabilire un collegamento diretto tra il marchio richiesto e l'impresa cui fa capo la ricorrente, il cui marchio sarebbe inteso come un marchio secondario di una miscela turca del tabacco del tipo «POWER».


(1)  GU C 205, pag. 21.


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