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Document C2005/296/05

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 6 ottobre 2005 , nella causa C-276/03 P: Scott SA contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica francese ( Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuto di Stato illegittimo — Applicazione nel tempo del regolamento (CE) n. 659/1999 — Decisione d'incompatibilità e di recupero dell'aiuto — Termine di prescrizione — Interruzione — Necessità di informare il beneficiario dell'aiuto di una misura interruttiva )

GU C 296 del 26.11.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 296/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

6 ottobre 2005

nella causa C-276/03 P: Scott SA contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica francese (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuto di Stato illegittimo - Applicazione nel tempo del regolamento (CE) n. 659/1999 - Decisione d'incompatibilità e di recupero dell'aiuto - Termine di prescrizione - Interruzione - Necessità di informare il beneficiario dell'aiuto di una misura interruttiva»)

(2005/C 296/05)

Lingua processuale: il francese

Nella causa C-276/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 24 giugno 2003, Scott SA, con sede a Saint-Cloud (Francia) (avv.ti: sigg. J. Lever, QC, G. Peretz, barrister, A. Nourry, R. Griffith e M. Papadakis, solicitors), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Flett), Repubblica francese, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Scott SA e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


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