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Document C2005/296/04

    Sentenza della Corte (Terza Sezione), 29 settembre 2005 , nella causa C-251/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Mancato rispetto delle specifiche prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 80/778/CEE — Art. 7, n. 6 — Acque destinate al consumo umano)

    GU C 296 del 26.11.2005, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 296/2


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Terza Sezione)

    29 settembre 2005

    nella causa C-251/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Mancato rispetto delle specifiche prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 80/778/CEE - Art. 7, n. 6 - Acque destinate al consumo umano)

    (2005/C 296/04)

    Lingua processuale: il portoghese

    Nella causa C-251/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato l'11 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Caeiros e G. Valero Jordana) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M. Lois), la Corte (terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di Sezione, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, il 29 settembre 2005 ha pronunciato una sentenza dal seguente dispositivo:

    1.

    Omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6, e 19 di tale direttiva.

    2.

    La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


    (1)  GU C 184 del 02.08.2003.


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