Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/281/48

    Causa T-322/05: Ricorso presentato il 18 agosto 2005 — Carsten Brinkmann/UAMI

    GU C 281 del 12.11.2005, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 281/26


    Ricorso presentato il 18 agosto 2005 — Carsten Brinkmann/UAMI

    (Causa T-322/05)

    (2005/C 281/48)

    Lingua processuale: tedesco

    Parti

    Ricorrente: Carsten Brinkmann (Colonia, Germania) [Rappresentante: K. van Bebber, Rechtsanwältin]

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Terra Networks S.A. (Madrid, Spagna)

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 29.10.2004 n. 646/2004 come contenuta nella decisione della commissione di ricorso 10.06.2005 (R 1145/2004-I), con condanna alle spese,

    Respingere l'opposizione della società Terra Networks S.A. 12.04.2002 (procedimento di opposizione B 502 676), con condanna alle spese e

    Registrare il marchio denominativo «TERRANUS» n. 2 061 968, come richiesto in data 29.01.2001, per i beni e i servizi della classe 36, «Assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari, sviluppo e mediazione di progetti aziendali in campo immobiliare».

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

    Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Terranus» per beni e servizi della classe 36 (domanda n. 2 061 968).

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Terra Networks, S.A.

    Marchio o segno fatto valere: il marchio figurativo «TERRA» per beni e servizi della classe 36 (marchio comunitario n. 1 332 691, nonché marchi spagnoli n. 2 261 483).

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: non esiste pericolo di confusione tra i due marchi in conflitto.


    Top