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Document C2005/281/32

Causa T-315/01: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 — Kadi/Consiglio e Commissione («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Competenza della Comunità — Congelamento dei capitali — Diritti fondamentali — Jus cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di annullamento»)

GU C 281 del 12.11.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 281/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005 — Kadi/Consiglio e Commissione

(Causa T-315/01) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Competenza della Comunità - Congelamento dei capitali - Diritti fondamentali - Jus cogens - Sindacato giurisdizionale - Ricorso di annullamento»)

(2005/C 281/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente(i): Yassin Abdullah Kadi (Jeddah, Arabia saudita) [Rappresentante(i): dai sigg. D. Pannick, QC, P. Saini, barrister, G. Martin e A. Tudor, solicitors]

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea [Rappresentante(i): sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, in qualità di agenti] e Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): dai sigg. A. Van Solinge e C. Brown, in qualità di agenti]

Interveniente(i) a sostegno del(i) convenuto(i): Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Rappresentante(i): inizialmente dal sig. J. E. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, quest'ultima assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister]

Oggetto della causa

Avente ad oggetto, inizialmente, una domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1), e, dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento n. 467/2001 (GU L 277, pag. 25), e, successivamente, una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo della sentenza

1)

Non occorre decidere sulla domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 e del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento n. 467/2001.

2)

Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro il regolamento del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001.

3)

Il ricorrente è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio e quelle sostenute dalla Commissione sino al 1o luglio 2002.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e la Commissione, quest'ultima per quel che riguarda il periodo successivo al 1o luglio 2002, sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


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