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Document C2005/281/18

    Causa C-341/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbetsdomstolen (Svezia) con ordinanza 15 settembre 2005, nel procedimento Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet

    GU C 281 del 12.11.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 281/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbetsdomstolen (Svezia) con ordinanza 15 settembre 2005, nel procedimento Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet

    (Causa C-341/05)

    (2005/C 281/18)

    Lingua processuale: lo svedese

    Con ordinanza 15 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 settembre 2005, nel procedimento Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundet avdelning 1 Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet, l'Arbetsdomstolen (Svezia) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    1)

    Se sia compatibile con le norme del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi e sul divieto di qualsiasi discriminazione a causa della nazionalità, nonché con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CEE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, il fatto che le organizzazioni sindacali tentino, mediante un'azione collettiva esercitata sotto forma di un blocco, di indurre un prestatore di servizi straniero a sottoscrivere un contratto collettivo nello Stato di occupazione relativo alle condizioni di lavoro e di occupazione, come quello descritto nella precitata decisione dell'Arbetsdomstolen, se la situazione nello Stato di occupazione è tale che la legislazione volta a recepire detta direttiva è priva di qualsiasi disposizione espressa sull'applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione nei contratti collettivi.

    2)

    La legge svedese «Medbestämmandelagen» vieta a un'organizzazione sindacale di avviare un'azione collettiva volta a disapplicare un contratto collettivo stipulato fra altre parti sociali. Tale divieto vale tuttavia, secondo una speciale disposizione costituente una parte della cosiddetta «lex Britannia», soltanto se un'organizzazione sindacale avvia un'azione collettiva a causa di condizioni di lavoro cui la legge «Medbestämmandelagen» è direttamente applicabile, il che, in pratica, comporta che esso non vale per azioni collettive avviate contro società straniere che esercitano temporaneamente un'attività in Svezia con i propri dipendenti. Se le norme del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi e al divieto di discriminazione a causa della nazionalità, nonché la direttiva sul distacco ostino all'applicazione di questa regola da ultimo menzionata — che, unitamente alle altre disposizioni della lex Britannia, comporta che in pratica i contratti collettivi svedesi diventano applicabili e prevalgono sui contratti collettivi stranieri già stipulati — contro un'azione collettiva avente la forma di un blocco esercitato da organizzazioni sindacali svedesi contro un prestatore di servizi operante temporaneamente in Svezia.


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