Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC1029(05)

    Nota informativa — Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 — Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21

    GU C 270 del 29.10.2005, p. 15–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 270/15


    NOTA INFORMATIVA

    Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/2004 — Informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21

    (2005/C 270/08)

    Ai sensi degli articoli 5, 6, 13 e 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, le informazioni relative all'attuazione del regolamento da parte degli Stati membri vanno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    I.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO

    Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione pubblica le misure adottate dagli Stati membri, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, per vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non elencati negli allegati del regolamento o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.

    Soltanto la Germania, la Francia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure adottate.

    1 —   Francia

    La Francia ha adottato disposizioni nazionali di controllo per l'esportazione di elicotteri civili e di gas lacrimogeni verso paesi terzi. Queste disposizioni sono esposte in due avvisi agli esportatori (il cui testo figura in appresso):

    avviso agli esportatori di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995;

    avviso agli esportatori relativo all'esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa in paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995.

    A.   AVVISO AGLI ESPORTATORI DI ALCUNI TIPI DI ELICOTTERI E LORO PARTI DI RICAMBIO DESTINATI A PAESI TERZI

    (Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995)

    1.

    L'esportazione verso Stati non appartenenti alla Comunità europea di elicotteri e parti di ricambio classificati nella posizione tariffaria 88-03 è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni per l'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare di beni esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di beni dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di beni provenienti dall'estero e alle esportazioni di beni diretti all'estero.

    Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02 (Cerfa n. 30-395), sono corredate dei seguenti documenti:

    una fattura pro forma in duplice copia;

    documentazione tecnica.

    Le domande vanno presentate al ministero del Bilancio, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, FR-75036 Paris Cedex 09.

    2.

    Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli elicotteri e alle loro parti di ricambio la cui esportazione non autorizzata, sotto un qualsiasi regime doganale, sia vietata dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939, che fissa il regime applicabile a materiali militari, armi e munizioni. I materiali in questione fanno parte delle armi aeree di cui all'articolo 1 del decreto del 20 novembre 1995, modificato, che stabilisce l'elenco dei materiali militari e assimilati soggetti ad una procedura speciale d'esportazione, e alle sue disposizioni di attuazione.

    3.

    Sono abrogati:

     

    le disposizioni della tabella A dell'avviso agli esportatori relativo alle merci di cui è vietata l'esportazione (salvo presentazione di una licenza 02) del 24 novembre 1964, riguardante le merci denominate «parti e parti di ricambio ex 88-03 degli apparecchi classificati nelle posizioni tariffarie nn. 88-01 e 88-02, ecc.», e le disposizioni degli avvisi che hanno modificato tale avviso per quanto riguarda le merci della posizione tariffaria 88-03;

     

    l'avviso agli esportatori del 30 settembre 1988, relativo ai prodotti di cui è vietata l'esportazione.

    B.   AVVISO AGLI ESPORTATORI RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DI GAS LACRIMOGENI E AGENTI ANTISOMMOSSA VERSO PAESI TERZI

    (Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995)

    1.

    L'esportazione verso paesi non appartenenti alla Comunità europea di gas lacrimogeni, agenti antisommossa e prodotti o materiali e tecnologie connessi, il cui elenco figura al paragrafo 2, è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni d'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare delle beni esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di beni dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di beni provenienti dall'estero e alle esportazioni di beni diretti all'estero.

    Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02, sono corredate dei seguenti documenti:

    una fattura pro forma in duplice copia;

    eventualmente, documentazione tecnica.

    Le domande vanno presentate alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, FR-75036 Paris Cedex 09.

    2.

    Il presente avviso si applica ai seguenti prodotti:

    a)

    cloroacetofenone (CN) (532-27-4);

    b)

    cianuro di bromobenzile (CA) (16532-79-9);

    c)

    O-clorobenzilidenemalononitrile (CS) (2698-41-1);

    d)

    dibenz (b,f) — 1,4 -oxazepine (CR) (12770-99-9);

    e)

    soluzioni contenenti:

    più del 3 % di CN, CS, CA o di loro miscele;

    più dell'1 % di CR;

    altre sostanze lacrimogene o irritanti ad effetto neutralizzante in una qualsiasi percentuale;

    NB: i tenori indicati sono calcolati in massa rispetto all'insieme dei costituenti della soluzione.

    f)

    generatori aerosol contenenti le soluzioni di cui alla lettera e) e utilizzati per mantenere l'ordine pubblico;

    g)

    tecnologie di produzione delle sostanze, soluzioni e generatori aerosol di cui sopra.

    3.

    Sono esclusi dal presente avviso:

    a)

    generatori aerosol lacrimogeni per la difesa personale;

    b)

    granate ad effetto esclusivamente lacrimogeno, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 70-575 del 3 luglio 1970, relativa alla riforma del regime applicabile agli esplosivi;

    c)

    granate caratterizzate, oltre che dall'effetto lacrimogeno, da uno speciale effetto inabilitante o neutralizzante, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939 che stabilisce il regime applicabile ai materiali militari.

    2 —   Germania

    I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV) adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via internet al seguente indirizzo: http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm) rilevano ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento:

    a)

    Articolo 5, comma 2, del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (AWV) per alcuni beni controllati soltanto a livello nazionale.

    2A991

    Componenti e sistemi idraulici, pneumatici, idropneumatici, elettropneumatici ed elettroidraulici per armi e sistemi d'armamenti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iraq.

    2B909

    Macchine per fluotornitura e macchine combinate per fluotornitura e tornitura in lastra, diverse da quelle di cui alle voci 2B009, 2B109 e 2B209, aventi tutte le seguenti caratteristiche, e componenti a queste specificamente destinati:

    a)

    che, in base alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere dotate di unità di controllo numerico, controllo a calcolatore o controllo a «play-back», e

    b)

    con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord o la Siria.

    2B952

    Le seguenti attrezzature utilizzabili nel trattamento di sostanze biologiche, diverse da quelle di cui alla voce 2B352, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o la Siria:

    a)

    fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

    b)

    agitatori per fermentatori di cui alla voce 2B952a;

    Nota tecnica: I fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

    2B993

    Le seguenti attrezzature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e i componenti e gli accessori a queste specificamente destinati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o il Pakistan:

    a)

    attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

    b)

    attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

    c)

    attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

    5A901

    Trasmettitori dissimulati aventi la forma o l'apparenza di oggetti di uso quotidiano e quindi atti a sorvegliare segretamente conversazioni private.

    5A911

    Stazioni di base per «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan.

    Nota tecnica: I «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

    5D911

    «Software» specificamente concepito o modificato per l'«utilizzazione» delle attrezzature di cui alla voce 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan.

    9A991

    I seguenti tipi di veicoli terrestri non rientranti nella parte I A:

    a)

    rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli di cui alla parte I A, voce 006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'India, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan, la Somalia o la Siria;

    Nota: Ai sensi della voce 9A991a, per «veicoli trainanti» si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino.

    b)

    altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

    Nota 1: Le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991comprendono:

    a)

    abilitazione al guado per profondità uguali o superiori a 1,2 m

    b)

    supporti per fucili o altre armi

    c)

    agganci per rete mimetica

    d)

    botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole

    e)

    smaltatura di tipo militare

    f)

    ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO

    Nota 2: La voce 9A991 non concerne i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

    9A992

    Autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1.000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord.

    9A993

    Elicotteri, sistemi per la trasmissione di potenza per elicotteri, motori a turbina a gas e motori ausiliari (APU) destinati ad elicotteri e componenti per questi specificamente costruiti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

    9A994

    Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm3 e fino a 600 cm3, idonei all'utilizzo in «veicoli aerei» senza pilota, e componenti per questi espressamente costruiti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o l'Iraq.

    9E991

    «Tecnologia», ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» delle attrezzature di cui alla voce 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afganistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

    b)

    Articolo 5, lettera c), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV).

    Articolo 5, lettera c), AWV

    Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, AWG

    (1)

    I prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL necessitano dell'autorizzazione all'esportazione qualora l'esportatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte ad un uso finale militare e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K. Per uso finale militare si intende:

    1.

    l'incorporazione nei prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL;

    2.

    l'uso di attrezzature per la produzione, la verifica o l'analisi, e relativi componenti, al fine di sviluppare, produrre o mantenere i prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL;

    3.

    l'uso di prodotti non finiti in un impianto di produzione dei prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL.

    (2)

    L'esportatore che sia a conoscenza del fatto che i prodotti che vuole esportare, non figuranti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL, sono destinati ad un uso finale militare ai sensi del primo comma e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K, è tenuto a darne notizia al BAFA, che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione all'esportazione. I prodotti possono essere esportati solo dopo che detto ufficio ne ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

    (3)

    Il primo e secondo comma non trovano applicazione nell'ambito del disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1) e successive modifiche.

    (4)

    Il primo e secondo comma non trovano applicazione quando ai sensi del contratto sotteso all'esportazione il valore dei prodotti da consegnare non è superiore a 2 500 euro. Il primo comma non si applica ai programmi per l'elaborazione di dati (software) e alle tecnologie.

    c)

    Articolo 5, lettera d), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV).

    Articolo 5, lettera d), AWV

    Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, AWG

    (1)

    I prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL necessitano dell'autorizzazione all'esportazione qualora l'esportatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte alla costruzione, al funzionamento o all'incorporazione in un impianto destinato a scopi nucleari ai sensi della categoria 0 della parte I, punto C, dell'elenco di cui all'allegato AL e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria.

    (2)

    L'esportatore che sia a conoscenza del fatto che i prodotti che vuole esportare, non figuranti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL, sono destinati a uno degli scopi di cui al primo comma e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria, è tenuto a darne notizia al BAFA, che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione all'esportazione. I prodotti possono essere esportati solo dopo che detto ufficio ne ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

    (3)

    Il primo e secondo comma non trovano applicazione nell'ambito del disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio.

    (4)

    Il primo e secondo comma non trovano applicazione quando ai sensi del contratto sotteso all'esportazione il valore dei prodotti da consegnare non è superiore a 2 500 euro. Il primo comma non si applica ai programmi per l'elaborazione di dati (software) e alle tecnologie.

    d)

    Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG).

    Articolo 2 AWG

    Natura e portata delle restrizioni e degli obblighi di fare

    (2)

    Il ministero federale dell'Economia e del Lavoro, d'intesa con il ministero degli Affari esteri e il ministero federale delle Finanze, può disporre restrizioni ai negozi giuridici o agli atti di commercio estero al fine di prevenire la messa in pericolo, nel caso concreto, dei beni giuridici di cui all'articolo 7, primo comma. Per quanto concerne le misure inerenti alla circolazione di capitali e alle operazioni di pagamento, nonché al commercio in valori esteri o in oro è inoltre necessario l'accordo della Banca centrale tedesca. Qualora la restrizione non venga disposta con regolamento, la misura perde efficacia decorsi sei mesi dalla sua istituzione.

    3)   Regno Unito

    I beni controllati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, sono elencati nella tabella 1, parte II, e nella tabella 2 dell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato. Si fornisce in appresso una breve sintesi delle relative voci.

    Tabella 1, parte II:

    PL8001

    Beni e tecnologia connessi agli esplosivi

    Tabella 2:

    PL9001

    Esportazione vietata per tutte le destinazioni all'esterno della CE:

     

    Dispositivi portatili per la difesa personale somministranti sostanze invalidanti, e componenti a questi specificamente destinati.

    PL9002

    Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

     

    Materiali energetici e miscele contenenti uno o più di tali materiali.

    PL9003

    Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

     

    Vaccini per la protezione contro:

    a.

    bacillus anthracis;

    b.

    botulinum toxin.

    PL9004

    Esportazione vietata per tutte le destinazioni:

     

    Americio -241, -242m o -243, precedentemente separati, in qualsiasi forma

    Nota: La voce PL9004 non concerne i beni con un contenuto di americio uguale o inferiore a 10 g.

    PL9005

    Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:

    a.

    attrezzature per comunicazione a diffusione troposferica funzionanti mediante tecniche di modulazione analogica o digitale e componenti a queste specificamente destinati;

    b.

    tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9005a.

    PL9008

    Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:

    a.

    navi e imbarcazioni gonfiabili e relative apparecchiature e componenti;

    b.

    software per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9008a;

    c.

    tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9008a o PL9008b.

    PL9009

    Esportazione vietata per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq:

    a.

    i seguenti tipi di aeromobili e relative apparecchiature e componenti, diversi da quelli di cui alla voce ML10 della parte I della tabella 1 o di cui all'allegato I del regolamento:

    1.

    aeromobili con peso massimo uguale o superiore a 390 kg;

    2.

    i seguenti tipi di apparecchiature e componenti per gli aeromobili della voce PL9009a1:

    a.

    strutture e componenti cellulari;

    b.

    motori per aeromobili e componenti a questi specificamente destinati;

    c.

    apparecchiature avioniche e di navigazione e componenti a queste specificamente destinati;

    d.

    carrelli d'atterraggio e componenti a questi specificamente destinati, e pneumatici per aeromobili;

    b.

    aeromobili o paracaduti governabili aventi un peso totale massimo inferiore a 390 kg.

    Tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni di cui alla voce PL9009a o PL9009b.

    I particolari dell'attuazione dell'articolo 5 sono pubblicati nell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato. Essi sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria: http://www.dti.gov.uk/export.control.

    II.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 6 (AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI)

    Le informazioni, periodicamente aggiornate, sono disponibili sul sito web della DG TRADE:

    http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/contacts.htm

    1)   Austria

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung C 2/3 «Ausfuhrkontrolle für Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use); Wassenaar Arrangement»

    Ministry for Economic Affairs & Labour, Division for Dual-Use and Wassenaar Arrangement (C2/3)

    AT-10100 Wien, Stubenring 1

    Mr. Werner Haider

    Tel. (43-1) 711 002 335

    Fax (43-1) 711 008 366

    E-mail: werner.haider@bmwa.gv.at

    Website: http://www.bmwa.gv.at/

    2)   Belgio

    Per la regione Bruxelles-Capitale:

    Ministère des Affaires économiques, Administration des Relations économiques (A.R.E.) Service Licences

    Mr Cédric Bellemans

    Rue Général Leman 60, BE-1040 Bruxelles

    Tel. (32-2) 206 58 05

    Fax (32-2) 230 96 24

    E-mail: michel.moreels@mineco.fgov.be

    Website: http://www.mineco.fgov.be/

    Per la regione Vallonia:

    Ministère de la région Wallonne, Direction Générale Économie et Emploi, Direction gestion des licences

    Mr. Michel Moreels

    Ch. de Louvain 14, BE-5000 Namur

    Tel. (32-81) 64 97 51

    Fax (31-81) 64 97 59/60

    E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

    Per la regione Fiandre:

    Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Buitenlands Beleid, Cel Wapenexport

    Mevr. Brigitte Mouligneau

    Boudewijnlaan 30, BE-1000 Brussel

    Tel. (32-2) 553 59 28

    Fax (32-2) 553 60 37

    E-mail: brigitte.mouligneau@coo.vlaanderen.be

    3)   Cipro

    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

    Ministry of Commerce, Industry and Tourism

    6, Andrea Araouzou, CY-1421 Nicosia, Cyprus

    Tel. (357) 22 867 100

    Fax (357) 22 375 120, 22 375 443

    E-mail: Perm.sec@mcit.gov.cy

    4)   Repubblica ceca

    Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správa

    Ministry of Industry and Trade, Licensing Office

    Na Františku 32, CZ-110 15 Praha 1

    Tel. (420) 224 228 955

    Fax (420) 224 221 811 or (420) 224 214 558

    Website: http://www.mpo.cz/

    5)   Danimarca

    Erhvervs- og Byggestyrelsen

    National Agency for Enterprise and Construction

    Langelinie Allé 17, DK-2100 København

    Tel. (45) 35 46 62 95

    Fax (45) 35 46 60 61

    E-mail: ebst@ebst.dk

    Website: http://www.ebst.dk/

    http://www.naec.dk/expcontrengversion/0/30/0

    6)   Estonia

    Strateegilise kauba komisjon, Välisministeerium

    Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs

    Islandi väljak 1, EE-15049 Tallinn

    Tel. (372) 6317 200

    Fax (372) 6317 288

    E-mail: stratkom@vm.ee

    7)   Finlandia

    In appresso sono indicate le diverse autorità competenti in funzione della natura dei beni a duplice uso in questione. Autorità finlandesi competenti per il rilascio delle licenze di esportazione per i beni a duplice uso:

     

    Per tutte le merci di cui all'allegato I, escluse quelle della categoria 0:

    Ministry for Foreign Affairs, Department for External Economic Relations

    PO Box 176, FI-00161 Helsinki

    Tel. (358-9) 16 05 54 87 or 16 05 54 89

    Fax (358-9) 16 05 50 70

    Website: http://formin.finland.fi/palvelut/kauppa/vientivalvonta/

     

    Per le merci della categoria 0:

    Ministry of Trade and Industry, Energy Department

    PO Box 32, FI-00023 Government

    Tel. (358-9) 160 01

    Fax (358-9) 16 06 26 64

    E-mail: kirjaamo@ktm.fi or kim.fyhr@ktm.fi

    o

    Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK)

    PO Box 14, FI-00881 Helsinki

    Tel. (358-9) 75 98 81

    Fax (358-9) 75 98 86 70

    E-mail: stuk@stuk.fi

    8)   Francia

    Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie; Direction générale des douanes et droits indirects, Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

    8, rue de la Tour des Dames, FR-75436 Paris cedex 09

    Tel. (33) 155 07 46 73/-46 42/ -48 64/ -47 64

    Fax (33) 155 07 46 67/-46 91

    E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

    Website: http://www.douane.gouv.fr/

    9)   Germania

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) [Federal Office of Economics and Export Control]

    Frankfurter Str. 29-35, DE-65760 Eschborn

    Tel. (49) 6196 908 344

    Fax (49) 6196 908 916

    E-mail: georg.pietsche@bafa.bund.de

    http://www.bafa.de/

    http://www.ausfuhrkontrolle.de/

    10)   Grecia

    Ministry of Economy and Finance, General Directorate of policy, planning and implementation, Directorate of International Economic issues, Export Unit

    Postadres: Kornarou 1 str., EL-105 63 Athens

    Director: Anna Banou, Tel: (30) 210 328 60 21

    Head of Dept: Dimitrios Anestis, Tel: (30) 210 328 60 47

    License Officer: Eleni Kondyli

    Tel. (30) 210 328 60 57

    Fax (30) 210 328 60 94

    E-mail: e3c@mnec.gr

    11)   Ungheria

    Hungarian Trade Licensing Office (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)

    Margit krt. 85, HU-1024 Budapest

    Tel. (361) 336 74 16

    Fax (361) 336 74 15

    E-mail: eei@mkeh.hu

    Website: http://www.mkeh.hu/

    12)   Irlanda

    The Department of Enterprise, Trade and Employment

    Earlsfort Centre, Hatch Street, IE-Dublin 2

    Tel. (353) 1 631 21 21

    Fax (353) 1 631 25 62

    Website: http://www.entemp.ie/

    13)   Italia

    Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale per la politica commerciale

    Ministry of Productive Activities, Direction General for Trade Policy

    Viale Boston, 25

    IT-00144 Roma

    Tel. (39-06) 59 93 25 68

    Fax (39-06) 59 64 75 06

    E-mail: polcom4@mincomes.it

    14)   Lettonia

    Ārlietu ministrija, Stratēģiskās nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa

    Ministry of Foreign Affairs, division of Export Control of Strategic Goods

    Tel. (371) 703 94 28

    Fax (371) 703 94 29

    Website: http://www.mfa.gov.lv/

    15)   Lituania

    Ūkio ministerija, Strateginių prekių eksporto kontrolės skyrius

    Ministry of Economy, Division of Export Control of Strategic Goods

    Gedimino 38/2 LT-01104 Vilnius

    Tel. (370-5) 262 30 85

    Fax (370-5) 262 39 74

    E-mail: spek@ukmin.lt

    Website: http://www.ukmin.lt/

    16)   Lussemburgo

    Ministère de l'Économie et du Commerce Extérieur, Office des Licences/contrôles à l'exportation

    BP 113, LU-2011 Luxembourg

    Tel. (352) 478 23 70

    Fax (352) 46 61 38

    E-mail: office.licences@mae.etat.lu

    17)   Malta

    L'autorità nazionale competente per il rilascio delle licenze di esportazione ai sensi dei regolamenti in materia di prodotti a duplice uso (controllo delle esportazioni) (decreto n. 414 del 2004) è la seguente:

    Trade Services Directorate, Commerce Division

    Lascaris, MT-Valletta CMR 02

    Tel. (356) 2124 2270

    Fax (356) 2125 1515

    Website: http://www.mcmp.gov.mt/commerce_trade03.asp

    18)   Paesi Bassi

    Douane Noord/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

    Customs division North/Central Office for Im- en Export

    Postbus 30003, NL-9700 RD Groningen

    Tel. (31-50) 52 326 00

    Fax (31-50) 52 321 83

    E-mail: cdiu.sgs@tiscali-business.nl

    Website: www.exportcontrole.ez.nl

    19)   Polonia

    Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Kontroli Eksportu

    Ministry of Economic Affairs and Labour, Department of Export Control

    Plac Trzech Krzyży 3/5, PL-00-950 Warszawa

    Tel. (48-22) 621 67 36

    Fax (48-22) 693 40 33

    E-mail: doecmoe@mg.gov.pl

    Website: http://dke.mg.gov.pl

    20)   Portogallo

    Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

    (General Directorate of Customs and Excises)

    Rua Terreiro do Trigo, PT-1049-060 Lisboa

    21)   Slovacchia

    Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi, Ministerstvo hospodárstva

    Department of Trade with sensitive goods, Ministry of Economy

    Mierová 19, SK-81 511 Bratislava

    Mr František Babuška

    Tel. (421) 2 48 54 21 83

    Fax (421) 2 43 42 39 15

    E-mail: babuska@economy.gov.sk

    22)   Slovenia

    Ministrstvo za gospodarstvo

    Ministry of Economy

    Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana

    Tel. (386-1) 478 36 77 (35 42)

    Fax (386-1) 478 36 11

    E-mail: gp.mg@gov.si

    Website: http://www.mg-rs.si/

    23)   Spagna

    Il Segretariato generale per il commercio estero, il dipartimento dogane e il ministero degli Affari esteri sono le autorità competenti per la concessione delle licenze.

    Secretaría General de Comercio Exterior (General Secretariat for Foreign Trade)

    Departamento de Aduanas (Customs Department)

    Ministerio de Asuntos Exteriores (Foreign Affairs Ministry)

    Mr Antonio Segura Álvarez, Ministerio de Economía

    Paseo de la Castellana 162, 7a, ES-28046 Madrid

    Tel. (34) 91 583 52 84

    Fax (34) 91 583 56 19

    E-mail: Antonio.Segura@sscc.mcx.es

    Website: http://www.mcx.es/sgcomex/mddu/

    24)   Svezia

    Inspektionen för strategiska produkter

    National Inspectorate of Strategic Products

    Klarabergsviadukten 90, Box 70252, SE-107 22 Stockholm

    Tel. (46) 8 466 31 00

    Fax (46) 8 420 31 00

    E-mail: isp@isp.se

    Website: http://www.isp.se/

    25)   Regno Unito

    Department of Trade and Industry, Export Control Organisation

    Kingsgate House, 66-74 Victoria Street, UK-London SW1E 6SW

    Contact point: Mr Melvyn Tompkins

    Tel. (44-207) 215 86 69

    Fax (44-207) 215 45 29

    E-mail: Melvyn.Tompkins@dti.gsi.gov.uk

    Website: www.dti.gov.uk/export.control

    III.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO

    Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se si sono avvalsi della facoltà di espletare le formalità doganali d'esportazione dei prodotti a duplice uso esclusivamente presso determinati uffici doganali appositamente abilitati.

    1)   Polonia

    Decreto del ministro delle Finanze del 23 dicembre 2004 che modifica il decreto relativo agli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (G.U. n. 283, punto 2829).

    In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, della legge 29 novembre 2000 relativa agli scambi con l'estero di merci, tecnologie e servizi di interesse strategico per la sicurezza dello Stato, nonché per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (G.U. n. 229 del 2004, punto 2315), si decide quanto segue:

    §1.

    L'allegato del decreto del ministro delle Finanze del 15 aprile 2004 relativo agli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (G.U. n. 82, punto 749) è sostituito dall'allegato del presente decreto.

    §2.

    Il decreto entra in vigore il 1o gennaio 2005.

    Elenco degli uffici doganali competenti per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci di interesse strategico (1)

    N.

    Direzione, Ufficio, Antenna

    Codice d'identificazione dell'antenna

    1

    2

    3

    I

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁA PODLASKA

     

    1

    Ufficio doganale di Biała Podlaska

     

    a

    Antenna di Biała Podlaska

    301010

    b

    Antenna di Małaszewicze

    301020

    c

    Antenna di Koroszczyn

    301040

    2

    Ufficio doganale di Lublino

     

    a

    Antenna di Lublino

    302010

    b

    Antenna di Puławy

    302020

    3

    Ufficio doganale di Zamość

     

    a

    Antenna di Zamość

    303010

    b

    Antenna di Hrebenne

    303020

    c

    Antenna di Hrubieszów

    303030

    d

    Antenna di Chełm

    303050

    e

    Antenna di Dorohusk

    303060

    f

    Antenna stradale di Dorohusk

    303070

    II

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁYSTOK

     

    1

    Ufficio doganale di Białystok

     

    a

    Antenna di Białystok

    311010

    b

    Antenna ferroviaria di Kuźnica

    311020

    c

    Antenna stradale di Kuźnica

    311030

    d

    Antenna di Czeremcha

    311040

    e

    Antenna di Siemianówka

    311050

    f

    Antenna di Bobrowniki

    311070

    2

    Ufficio doganale di Łomża

     

    a

    Antenna di Łomża

    312010

    3

    Ufficio doganale di Suwałki

     

    a

    Antenna di Suwałki

    313010

    III

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI GDYNIA

     

    1

    Ufficio doganale di Gdynia

     

    a

    Antenna di Gdynia «Basen V»

    321010

    b

    Antenna di Gdynia «Dworzec Morski»

    321020

    c

    Antenna di Gdynia «Baza Kontenerowa»

    321030

    d

    Antenna postale di Gdynia

    321040

    e

    Antenna di Gdynia «Basen IV»

    321050

    2

    Ufficio doganale di Gdańsk

     

    a

    Antenna di Gdańsk «Opłotki»

    322010

    b

    Antenna di Gdańsk «Nabrzeże Wiślane»

    322020

    c

    Antenna di Gdańsk «Basen im. Władysława IV»

    322030

    d

    Antenna di Gdańsk «Port Północny»

    322040

    e

    Antenna aeroportuale di Gdańsk-Rębiechowo

    322050

    f

    Antenna di Kwidzyn

    322070

    3

    Ufficio doganale di Słupsk

     

    a

    Antenna di Słupsk

    323010

    IV

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI KATOWICE

     

    1

    Ufficio doganale di Katowice

     

    a

    Antenna di Katowice

    331010

    b

    Antenna di Tychy

    331020

    c

    Antenna di Dąbrowa Górnicza

    331030

    d

    Antenna aeroportuale di Katowice-Pyrzowice

    331040

    2

    Ufficio doganale di Gliwice

     

    a

    Antenna di Gliwice

    332010

    b

    Antenna di Bytom

    332020

    3

    Ufficio doganale di Częstochowa

     

    a

    Antenna di Częstochowa

    333010

    4

    Ufficio doganale di Cieszyn

     

    a

    Antenna di Cieszyn

    334010

    b

    Antenna di Zebrzydowice

    334020

    5

    Ufficio doganale di Bielsko-Biała

     

    a

    Antenna di Czechowice-Dziedzice

    335010

    V

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI CRACOVIA

     

    1

    Ufficio doganale di Cracovia

     

    a

    Antenna Cracovia I

    351010

    b

    Antenna Cracovia II

    351020

    c

    Antenna aeroporto di Kraków-Balice

    351030

    2

    Ufficio doganale di Nowy Targ

     

    a

    Antenna di Nowy Targ

    352010

    b

    Antenna di Andrychów

    352020

    3

    Ufficio doganale di Nowy Sącz

     

    a

    Antenna di Nowy Sącz

    353010

    b

    Antenna di Muszyna

    353020

    c

    Antenna di Tarnów

    353030

    4

    Ufficio doganale di Kielce

     

    a

    Antenna di Kielce

    354010

    b

    Antenna di Starachowice

    354020

    VI

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI ŁÓDŹ

     

    1

    Ufficio doganale di Łódź I

     

    a

    Antenna di Łódź I

    361010

    b

    Antenna di Pabianice

    361020

    2

    Ufficio doganale di Łódź II

     

    a

    Antenna di Łódź II

    362010

    b

    Antenna di Kutno

    362030

    3

    Ufficio doganale di Piotrków Trybunalski

     

    a

    Antenna di Piotrków Trybunalski

    363010

    VII

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI OLSZTYN

     

    1

    Ufficio doganale di Olsztyn

     

    a

    Antenna di Olsztyn

    371010

    b

    Antenna di Bezledy

    371030

    c

    Antenna di Ełk

    371050

    2

    Ufficio doganale di Elbląg

     

    a

    Antenna di Braniewo

    372020

    b

    Antenna di Iława

    372040

    VIII

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI OPOLE

     

    1

    Ufficio doganale di Opole

     

    a

    Antenna di Opole

    381010

    b

    Antenna di Kędzierzyn-Koźle

    381030

    2

    Ufficio doganale di Nysa

     

    a

    Antenna di Nysa

    382010

    IX

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI POZNAŃ

     

    1

    Ufficio doganale di Poznań

     

    a

    Antenna di Poznań

    391010

    b

    Antenna di Poznań «MTP»

    391020

    c

    Antenna aeroporto di Poznań-Ławica

    391030

    2

    Ufficio doganale di Piła

     

    a

    Antenna di Piła

    392010

    3

    Ufficio doganale di Leszno

     

    a

    Antenna di Leszno

    393010

    b

    Antenna di Nowy Tomyśl

    393020

    4

    Ufficio doganale di Kalisz

     

    a

    Antenna di Kalisz

    394010

    X

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI PRZEMYŚL

     

    1

    Ufficio doganale di Przemyśl

     

    a

    Antenna di Przemyśl

    401010

    b

    Antenna di Medyka

    401030

    c

    Antenna di Medyka — Żurawica

    401040

    d

    Antenna di Korczowa

    401060

    e

    Antenna di Werchrata

    401070

    2

    Ufficio doganale di Rzeszów

     

    a

    Antenna di Rzeszów

    402010

    b

    Antenna aeroporto di Rzeszów-Jasionka

    402020

    3

    Ufficio doganale di Stalowa Wola

     

    a

    Antenna di Stalowa Wola

    403010

    b

    Antenna di Mielec

    403020

    4

    Ufficio doganale di Krosno

     

    a

    Antenna di Krosno

    404010

    XI

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI RZEPIN

     

    1

    Ufficio doganale di Zielona Góra

     

    a

    Antenna di Zielona Góra

    411010

    b

    Antenna di Olszyna

    411020

    2

    Ufficio doganale di Gorzów Wielkopolski

     

    a

    Antenna di Gorzów Wielkopolski

    412010

    3

    Ufficio doganale di Świecko

     

    a

    Antenna di Świecko

    413010

    b

    Antenna di Rzepin

    413020

    XII

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI SZCZECIN

     

    1

    Ufficio doganale di Szczecin

     

    a

    Antenna di Szczecin

    421010

    b

    Antenna di Szczecin «Nabrzeże Łasztownia»

    421030

    c

    Antenna aeroporto di Szczecin-Goleniów

    421050

    d

    Antenna di Stargard Szczeciński

    421060

    e

    Antenna di Kołbaskowo

    421070

    f

    Antenna di Świnoujście

    421080

    g

    Antenna di Lubieszyn

    421090

    2

    Ufficio doganale di Koszalin

     

    a

    Antenna di Koszalin

    422010

    b

    Antenna di Kołobrzeg

    422020

    c

    Antenna di Szczecinek

    422030

    XIII

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI TORUŃ

     

    1

    Ufficio doganale di Bydgoszcz

     

    a

    Antenna di Bydgoszcz II

    431020

    2

    Ufficio doganale di Toruń

     

    a

    Antenna di Toruń

    432010

    b

    Antenna di Włocławek

    432030

    c

    Antenna di Grudziądz

    432040

    XIV

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI VARSAVIA

     

    1

    Ufficio doganale di Varsavia I

     

    a

    Antenna di Varsavia IV

    441040

    2

    Ufficio doganale di Varsavia II

     

    a

    Antenna di Varsavia VI

    442020

    3

    Antenna di Varsavia III «Port Lotniczy»

     

    a

    Antenna di Varsavia «Osobowy»

    443010

    b

    Antenna di Varsavia «Towarowy I»

    443020

    c

    Antenna di Varsavia «Towarowy II»

    443030

    d

    Antenna di Varsavia «Towarowy III»

    443040

    4

    Ufficio doganale di Radom

     

    a

    Antenna di Radom

    444010

    5

    Ufficio doganale di Pruszków

     

    a

    Antenna di Pruszków I

    445010

    b

    Antenna di Błonie

    445030

    6

    Ufficio doganale di Ciechanów

     

    a

    Antenna di Ciechanów

    447010

    XV

    DIREZIONE DELLE DOGANE DI WROCŁAW

     

    1

    Ufficio doganale di Wrocław

     

    a

    Antenna di Wrocław I

    451010

    b

    Antenna aeroporto di Wrocław-Strachowice

    451030

    2

    Ufficio doganale di Legnica

     

    a

    Antenna di Legnica

    452010

    3

    Ufficio doganale di Zgorzelec

     

    a

    Antenna di Jędrzychowice

    453010

    b

    Antenna di Jelenia Góra

    453020

    4

    Ufficio doganale di Wałbrzych

     

    a

    Antenna di Wałbrzych

    454010

    b

    Antenna di Kudowia-Zdrój

    454020

    c

    Antenna di Międzylesie

    454030

    2)   Lituania

    L'elenco degli uffici doganali regionali della Repubblica di Lituania per i beni strategici è stato approvato dal direttore generale del dipartimento delle dogane con provvedimento del ministero delle Finanze n. 1B-756 del 30 luglio 2004 (Valstybės žinios (Gazzetta ufficiale), 2004, n. 125-4527) e può essere consultato sul sito web del ministero dell'Economia:

    http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Strateginiu/istatymai/

    ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELLE DOGANE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ATTRAVERSO LE QUALI SI EFFETTUANO L'ESPORTAZIONE FUORI DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ, L'IMPORTAZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ O IL TRANSITO PER IL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLE MERCI STRATEGICHE

    1.   Vilnius customs district:

    1.1.

    Vilnius airport post, Rodūnios kelias 2, Vilnius (VA10/ LTVA1000).

    1.2.

    Vilnius post office post, Rodūnios kelias 9, Vilnius (VP10/ LTVP1000).

    1.3.

    Kena railway post, Kalvelių k., Vilniaus r. (VG10/ LTVG1000).

    1.4.

    Vaidotai railway post, Eišiškių plentas 100, Vilnius (VG20/ LTVG2000).

    1.5.

    Medininkai road post, kelias A3, Vilniaus r. (VK20/ LTVK2000).

    1.6.

    Šalčininkai road post, kelias 104, Šalčininkų r. (VK30/ LTVK3000).

    1.7.

    Vilnius-Kirtimai cargo post, Metalo g. 2a, Vilnius (VR30/ LTVR3000).

    1.8.

    Vilnius-Savanoriai cargo post, Savanorių pr. 174a, Vilnius (VR10/LTVR1000).

    2.   Kaunas customs district:

    2.1.

    Kaunas airport post, Karmėlava, Kauno r. (KA10/ LTKA1000).

    2.2.

    Kybartai railway post, Kudirkos Naumiesčio g.4, Kybartai,Vilkaviškio r. (KG30/ LTKG3000).

    2.3.

    Kybartai road post, kelias A7, J.Basanavičiaus g. 1, Kybartai, Vilkaviškio r. (KK20/ LTKK2000).

    2.4.

    Kaunas-centre cargo post, Jovarų g. 3, Kaunas (KR10/ LTKR1000).

    3.   Klaipėda customs district:

    3.1.

    Palanga airport post, Liepojos pl. 1, Palanga (LA10/ LTLA1000).

    3.2.

    Panemunė road post, kelias A12, Donelaičio g., Panemunė, Šilutės r. (LK40/ LTLK4000).

    3.3.

    Klaipėda cargo post, Šilutės pl. 9, Klaipėda (LR10/ LTLR1000).

    3.4.

    Malkai seaport post, Perkėlos g. 10, Klaipėda (LU90/ LTLU9000).

    3.5.

    Molas seaport post, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda (LUA0/ LTLUA000).

    3.6.

    Pilis seaport post, Nemuno g. 24, Klaipėda (LUB0/ LTLUB000).

    4.   Šiauliai customs district:

    4.1.

    Šiauliai airport post, Lakūnų g. 4, Šiauliai (SA10/ LTSA1000).

    4.2.

    Radviliškis railway post, Geležinkelio kalnelis, Radviliškis (SG30/ LTSG3000).

    4.3.

    Šiauliai cargo post, Metalistų g. 4, Šiauliai (SR10/ LTSR1000).

    5.   Panevėžis customs district:

    5.1.

    Panevėžis cargo post, Ramygalos g. 151, Panevėžys (PR20/ LTPR2000).

    5.2.

    Utena cargo post, Pramonės g. 5, Utena (PR40/ LTPR4000).

    IV.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO

    Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, gli Stati membri che hanno imposto un'autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non elencati nell'allegato IV del regolamento (all'allegato IV figurano i prodotti che non possono circolare liberamente sul mercato unico) devono informarne la Commissione, la quale a sua volta pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Soltanto Cipro, la Francia, la Germania, la Polonia e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure pertinenti.

    1)   Cipro

    Ai sensi del decreto ministeriale 600/2004, per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso diversi da quelli elencati all'allegato IV può essere necessaria una licenza, qualora all'esportatore sia noto che la destinazione finale di tali beni si trovi all'esterno dell'Unione europea e vi sia il sospetto che detti beni possano essere usati per produrre, installare o rilevare armi di distruzione di massa.

    2)   Francia

    Per i trasferimenti all'interno della Comunità di beni a duplice uso inclusi nell'allegato IV del regolamento è necessaria una licenza. Formalità particolari sono previste per il trasferimento dei sistemi crittografici di cui all'allegato I, categoria 5, parte 2, del regolamento (cfr. articolo 18 del decreto del 13 dicembre 2001, relativo al controllo delle esportazioni verso i paesi terzi e al trasferimento negli Stati membri della Comunità europea di beni e tecnologie a duplice uso).

    3)   Germania

    I seguenti paragrafi del regolamento relativo ai pagamenti e al commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung — AWV), adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via internet al seguente indirizzo: http://www.ausfuhrkontrolle.info/vorschriften/awv_auszug.htm) sono rilevanti in questo contesto:

     

    Articolo 7, comma 2, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

     

    L'articolo 7, comma 2, può riferirsi a tutti i prodotti compresi nell'allegato I e a quelli elencati a livello nazionale (voci 900).

     

    Articolo 7, comma 3, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

     

    Articolo 7, comma 4, del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV)

     

    Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG).

    4)   Polonia

    Ai sensi della legge del 29 novembre 2000 sul commercio estero di beni, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, le importazioni di prodotti a duplice uso definiti nella

    parte 1: «Telecomunicazioni» 5A001a e 5A001b4,

    parte 2: «Sicurezza dell'informazione» della categoria 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio (modificato)

    sono controllate dall'autorità di controllo delle importazioni, l'Agenzia per la sicurezza interna.

    Le persone fisiche o giuridiche possono importare prodotti a duplice uso inclusi nel suddetto elenco presentando una richiesta scritta all'autorità di controllo delle importazioni nella quale dichiarano di voler importare tali prodotti nel territorio della Repubblica di Polonia.

    Questa normativa è stata adottata per motivi di sicurezza dello Stato.

    5)   Regno Unito

    Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, gli Stati membri possono imporre controlli per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di altri prodotti a duplice uso (diversi da quelli inclusi nell'allegato IV) se, salvo il rispetto di determinate disposizioni, al momento del trasferimento è noto che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova all'esterno della Comunità.

    Il Regno Unito ha recepito tale clausola nella legislazione interna, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato.

    Ai sensi di tale ordinanza il Regno Unito può controllare qualsiasi bene incluso nell'allegato I ma non nell'allegato IV del regolamento, qualsiasi bene specificato all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento e qualsiasi bene disciplinato a livello nazionale ai sensi della tabella 2 dell'ordinanza (cfr. i beni specificati al citato articolo 5), esportato o trasferito in un altro Stato membro, se al momento dell'esportazione/trasferimento è noto che la destinazione finale del bene/software o tecnologia si trova al di fuori della Comunità e il bene/software o tecnologia non deve essere sottoposto a processi o a lavorazioni nello Stato membro verso il quale deve essere esportato/trasferito.

    Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria:

    http://www.dti.gov.uk/export.control

    La normativa in materia consiste nell'«Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003» (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato, accessibile sul sito web del ministero del Commercio e dell'Industria:

    http://www.dti.gov.uk/export.control


    (1)  Escluse le dipendenze riconosciute e designate.


    Top