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Document C2005/257/08
Case C-318/05: Action brought on 17 August 2005 by the Commission of the European Communities against the Federal Republic of Germany
Causa C-318/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 agosto 2005
Causa C-318/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 agosto 2005
GU C 257 del 15.10.2005, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/4 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 17 agosto 2005
(Causa C-318/05)
(2005/C 257/08)
Lingua processuale: il tedesco
Il 17 agosto 2005 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania. Rappresentanti: i sigg. Richard Lyal e Kilian Gross, con domicilio eletto in Lussemburgo.
La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di voler dichiarare quanto segue:
1. |
La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 18, 39, 43 e 49 CE, per aver escluso senza eccezioni le rette delle scuole estere dalla speciale detrazione fiscale prevista all'art. 10, primo comma, n. 9, dell'Einkommensteuergesetz (EStG) (legge sull'imposta sui redditi). |
2. |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la Commissione europea, la disposizione contenuta nell'art. 10, primo comma, n. 9, EStG è incompatibile con la libertà di prestazione dei servizi e con le libertà di circolazione sancite dal Trattato CE.
A norma dell'art. 10, primo comma, n. 9, EStG, in Germania i contribuenti hanno la possibilità di detrarre eccezionalmente dall'imponibile il 30 % delle rette delle scuole private autorizzate dallo Stato, pareggiate o legalmente riconosciute. Per le rette delle scuole private che si trovano in un altro Stato membro questa possibilità non sussiste.
La Commissione ritiene discriminatoria la generale esclusione delle scuole private straniere dal detto beneficio fiscale. La discriminazione fiscale di cui le scuole private straniere sono oggetto violerebbe la libertà di prestazione di servizi sia delle scuole straniere, sia dei contribuenti domiciliati in Germania che vorrebbero mandare i propri figli in una scuola privata straniera.
Non solo. Le scuole private straniere sarebbero costrette a stabilirsi in Germania per evitare la discriminazione fiscale dei propri utenti e restare, così, competitive. La loro libertà di stabilimento sarebbe ingiustificatamente pregiudicata.
L'esclusione del diritto di detrazione lederebbe, infine, anche la libertà di circolazione dei cittadini di altri Stati membri che vogliano trasferirsi in Germania continuando, però, a mandare i propri figli in scuole private nel paese di origine. Altrettanto dicasi per i cittadini tedeschi che vivono in un altro Stato membro, ma che sono ancora illimitatamente tassabili in Germania. Anch'essi non potrebbero beneficiare della detrazione qualora decidessero di mandare i propri figli in una scuola privata fuori della Germania.