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Document C2005/193/59

Causa T-206/05: Ricorso del sig. Jean-Marc Colombani contro la Commissione delle Comunità Europee, proposto il 27 maggio 2005

GU C 193 del 6.8.2005, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/35


Ricorso del sig. Jean-Marc Colombani contro la Commissione delle Comunità Europee, proposto il 27 maggio 2005

(Causa T-206/05)

(2005/C 193/59)

Lingua processuale: il francese

Il 27 maggio 2005 il sig. Jean-Marc Colombani, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 7 marzo 2005 e le conseguenti misure relative alla retribuzione del ricorrente;

disporre tutte le misure necessarie a salvaguardare tutti i diritti del ricorrente, in particolare per quanto riguarda il minimo vitale che deve essergli accordato in termini di retribuzione;

condannare la convenuta al versamento di un risarcimento di importo pari a EUR 10 002;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente presso la Commissione, si trovava in aspettativa per motivi personali fino al 31 agosto 2004. Avendo chiesto la reintegrazione alla fine della sua aspettativa, egli è stato reintegrato in seno alla DG RELEX con decisione 28 settembre 2004. Tuttavia non gli è stato assegnato nessun posto specifico, dato che tale ultima decisione prevedeva che l'assegnazione precisa gli sarebbe stata comunicata in seguito.

Con nota 7 marzo 2005, l'amministrazione ha informato il ricorrente che egli versava in situazione di assenza irregolare dal 5 ottobre 2004 e che nei suoi confronti sarebbero state prese le misure necessarie. Egli non ha ricevuto la sua retribuzione per il mese di aprile e la sua busta-paga indicava che egli era tenuto a restituire alla Commissione il totale delle retribuzioni percepite a partire dall'ottobre 2004.

Con la sua domanda, il ricorrente impugna la nota 7 marzo 2005 così come le conseguenti misure. Egli lamenta la violazione dei diritti della difesa, sostenendo di non essere stato posto in condizione di difendere i propri interessi prima dell'adozione della decisione impugnata. Egli denunzia inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione così come alcuni errori manifesti di valutazione. In particolare, egli sostiene che non sarebbe stato mai informato della sua assegnazione presso l'unità RELEX/C.1. Egli contesta inoltre l'affermazione secondo cui non avrebbe dato seguito ad un'offerta di impiego.

Il ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 40 dello Statuto che, a suo parere, gli permetterebbe di rifiutare una prima offerta d'impiego. Del pari egli deduce la violazione dell'art. 60 dello Statuto, in quanto la sua asserita assenza non sarebbe stata debitamente accertata e non sarebbe stata posta a carico, in primo luogo, del suo congedo ordinario. Il ricorrente sostiene inoltre che gli allegati VIII e IX dello Statuto che assicurano il versamento del minimo vitale sarebbero stati violati. Infine, egli denunzia la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di sollecitudine.

Oltre all'annullamento degli atti impugnati, il ricorrente chiede parimenti il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.


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