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Document C2005/193/58

Causa T-205/05: Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2005

GU C 193 del 6.8.2005, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/34


Ricorso della European Dynamics SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 maggio 2005

(Causa T-205/05)

(2005/C 193/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il 17 maggio 2005 la European Dynamics SA, con sede in Atene (Repubblica ellenica), rappresentata dall'avv. N. Korogiannakis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera datata 3 marzo 2005, di emettere un ordine di riscossione per un ammontare di EUR 59 485 nei confronti della ricorrente relativamente al progetto «eEBO», annullare la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera datata 12 novembre 2004, con la quale la Commissione ha deciso di rimborsare un ammontare di manodopera non eccedente un importo pari a EUR 85 971, così come annullare la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera datata 16 maggio 2003, di risolvere il contratto EDC-53007 eEBO/27873: esposizione del programma eContent e prospettive commerciali;

2.

condannare la Commissione a pagare alla ricorrente le spese sostenute con riferimento al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Alla ricorrente è stato aggiudicato dalla Commissione un contratto relativo al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities» (eEBO) (esposizione del programma e-Content e prospettive commerciali). Alcuni lavori legati a tale contratto sono stati subappaltati dalla ricorrente nonostante il subappalto fosse vietato. Una verifica tecnica è stata eseguita dalla Commissione e sono stati chiesti chiarimenti su certe questioni relative al personale impiegato dalla ricorrente. In seguito a tale valutazione, la Commissione ha adottato la decisione contestata nella presente causa.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione nel senso che essa ha omesso di tenere in considerazione che il progetto eEBO dipendeva da un altro progetto e-content, intitolato PICK, e che il contraente per il progetto PICK non ha rispettato i propri obblighi. La ricorrente inoltre sostiene che la Commissione ha errato nel porre fine all'intero progetto.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato i principi di buon andamento dell'amministrazione e di trasparenza e non ha eliminato certi conflitti di interessi. Secondo la ricorrente, la Commissione ha omesso di agire quando la ricorrente aveva segnalato che, presumibilmente, la causa del cattivo funzionamento del progetto erano i rapporti personali tra determinati funzionari della Commissione e i due esperti ai quali la ricorrente aveva subappaltato parte del lavoro.


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