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Document C2005/193/36

Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Promozione — Art. 45 dello Statuto — Esame comparativo dei meriti — Considerazione dell'effettiva attività svolta nel corso del periodo di riferimento — Considerazione dell'età e dell'anzianità — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

GU C 193 del 6.8.2005, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/23


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 maggio 2005

nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (1)

(Dipendenti - Promozione - Art. 45 dello Statuto - Esame comparativo dei meriti - Considerazione dell'effettiva attività svolta nel corso del periodo di riferimento - Considerazione dell'età e dell'anzianità - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2005/C 193/36)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou, ex dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. J. Martin, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. F. Anton), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione di non promuovere la ricorrente al grado C2 con riferimento all'esercizio di promozione 2001 e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni che quest'ultima avrebbe subito in conseguenza di tale decisione, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 289 del 23.11.2002


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