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Document C2005/193/25

Causa C-228/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento

GU C 193 del 6.8.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento con ordinanza 21 marzo 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento

(Causa C-228/05)

(2005/C 193/25)

Lingua processuale: l'italiano

Con ordinanza 21 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 maggio 2005, nel procedimento Stradasfalti srl contro Agenzia Entrate Ufficio Trento, la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se l'art. 17 par. 7, prima fase della sesta direttiva del Consiglio 17.5.1977 n. 77/388/CEE (1), in relazione al punto 2 dello stesso articolo, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di imposte sulla cifra d'affari, vada interpretato nel senso che:

a)

il detto articolo si oppone a considerare «consultazione del Comitato IVA» di cui all'art. 29 della citata direttiva, la semplice notifica da parte di uno Stato membro dell'adozione di una norma di legge nazionale, come quella di cui all'attuale art. 19 bis 1 D.P.R. nr. 633/72, lett. c) e d) e successive proroghe, che limita il diritto di detrazione dall'IVA relativa all'impiego e manutenzione dei beni di cui al paragrafo 2 dell'art. 17, sulla base di una semplice presa d'atto da parte del comitato IVA;

b)

lo stesso si oppone egualmente a considerare come misura ricadente nel suo campo di applicazione una qualsivoglia limitazione del diritto a fruire della detrazione IVA connessa all'acquisto, impiego, impiego e manutenzione dei beni sub a) introdotta prima della consultazione del Comitato IVA e mantenuta in vigore attraverso numerose proroghe legislative, ripetutesi a catena e senza soluzione di continuità da oltre 25 anni;

c)

in caso di risposta affermativa alla questione sub 1 b) si chiede che la Corte indichi i criteri sulla scorta dei quali si possa determinare l'eventuale durata massima delle proroghe, in relazione ai motivi congiunturali presi in considerazione dall'art. 17 par. 7 della sesta direttiva; ovvero che precisi se l'inosservanza della temporaneità delle deroghe (ripetute nel tempo) attribuisca al contribuente il diritto a fruire della detrazione;

2)

qualora i requisiti e le condizioni della procedura di cui all'art. 17 par. 7 sopra richiamato, non risultassero rispettati, dica la Corte se l'art. 17 par. 2 della citata direttiva vada interpretato nel senso che esso si oppone a che una norma di legge nazionale od una prassi amministrativa adottata da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore della sesta direttiva (primo gennaio 1979 per l'Italia) possa limitare la detrazione dell'IVA connessa all'acquisto, impiego e manutenzione di determinati autoveicoli, in via oggettiva e senza limitazioni di tempo.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0001


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