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Document C2005/193/21

Causa C-222/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap Van der Bijl, 3. J.W. Schoonhoven contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

GU C 193 del 6.8.2005, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 17 maggio 2005 nel procedimento 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap Van der Bijl, 3. J.W. Schoonhoven contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-222/05)

(2005/C 193/21)

Lingua processuale: l'olandese

Con ordinanza 17 maggio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2005, nel procedimento 1. J. van der Weerd, 2. Maatschap Van der Bijl, 3. J.W. Schoonhoven contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se il diritto comunitario imponga un esame d'ufficio — ovvero un esame alla luce di motivi che esulano dall'oggetto della controversia — alla luce di motivi tratti dalla direttiva 85/511/CEE (1).

2)

Per l'ipotesi di soluzione affermativa per la questione n. 1: Se l'obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell'art. 11, n. 1, primo trattino, e dell'art. 13, n. 1, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE, di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, abbia effetto diretto.

3)

a)

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la circostanza che la presenza di afta epizootica sia accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE comporti conseguenze giuridiche.

b)

Nel caso in cui la questione n. 3a sia risolta in senso affermativo:

Se l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE miri alla tutela degli interessi dei soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale. In caso di soluzione negativa, se soggetti di diritto, quali gli appellanti nella causa principale, possano invocare un'eventuale violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione per le autorità degli Stati membri.

c)

Nel caso in cui la soluzione fornita alla questione n. 3b comporti che i soggetti di diritto possono invocare l'art. 11, n. 1, della direttiva 85/511/CEE:

Quali conseguenze giuridiche debbano essere collegate all'accertamento della presenza di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE.

4)

Se l'allegato B della direttiva 85/511/CEE, alla luce di quanto disposto negli artt. 11 e 13 di questa direttiva, debba essere interpretato nel senso che la menzione nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.

5)

Nel caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa venire accertata da un laboratorio non menzionato nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, o che tale allegato B della direttiva 85/511/CEE debba essere interpretato nel senso che la menzione del «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o debba riferirsi anche all'ID Lelystad B.V.:

Se la direttiva 85/511/CEE debba essere interpretata nel senso che essa dispone che l'organo amministrativo competente a decidere è vincolato dai risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, — rispettivamente, nel caso in cui la risposta alla questione 3a comporti che l'organo amministrativo possa basare i suoi provvedimenti volti alla lotta all'afta epizootica anche sui risultati ottenuti da un laboratorio che non è iscritto nell'allegato B della direttiva 85/511/CEE, che tale organo è vincolato dai risultati di quest'ultimo laboratorio — oppure se la determinazione di tale potere rientri nell'autonomia procedurale dello Stato membro e il giudice dinanzi al quale è pendente la causa principale debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal fatto che l'esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo procedurale comunitario o nazionale, nonché se l'applicazione del regime della procedura giudiziaria nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile tale applicazione delle norme comunitarie.

6)

Nel caso in cui la soluzione fornita per la questione n. 5 comporti che il vincolo delle autorità nazionali al risultato di laboratorio è disciplinato dalla direttiva 85/511/CEE:

Se le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un esame volto all'individuazione dell'afta epizootica eseguito da un laboratorio. In caso di soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511/CEE concede alle autorità nazionali.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11).


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