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Document C2005/193/05

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 16 giugno 2005, nel procedimento C-105/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze): nel procedimento penale a carico di Maria Pupino («Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Artt. 34 UE e 35 UE — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Tutela delle persone vulnerabili — Audizione di minori in qualità di testimoni — Effetti di una decisione quadro»)

GU C 193 del 6.8.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

16 giugno 2005

nel procedimento C-105/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze): nel procedimento penale a carico di Maria Pupino (1)

(«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Artt. 34 UE e 35 UE - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Tutela delle persone vulnerabili - Audizione di minori in qualità di testimoni - Effetti di una decisione quadro»)

(2005/C 193/05)

Lingua processuale: l'italiano

Nel procedimento C-105/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 35 UE, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con decisione 3 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2003, nel procedimento penale a carico di Maria Pupino, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e M. Ilešič, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 giugno 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1.

Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima.

2.

Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.


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