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Document C2005/143/11

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 14 aprile 2005, nel procedimento C-385/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG («Restituzioni all'esportazione — Dichiarazione inesatta — Nozione di “domanda” — Sanzione — Presupposti»)

GU C 143 del 11.6.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 143/10


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 aprile 2005

nel procedimento C-385/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (1)

(«Restituzioni all'esportazione - Dichiarazione inesatta - Nozione di “domanda” - Sanzione - Presupposti»)

(2005/C 143/11)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-385/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 30 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore) ed E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 11, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945, deve essere interpretato nel senso che informazioni errate contenute in un documento previsto all'art. 3, n. 5, di tale regolamento, ossia la dichiarazione d'esportazione o qualsiasi altro documento utilizzato all'atto dell'esportazione, che possono condurre a una restituzione all'esportazione più elevata di quella spettante all'esportatore, comportano l'applicazione della sanzione di cui al detto articolo. Tale regola si applica anche se, nell'ambito della domanda di pagamento menzionata all'art. 47 del medesimo regolamento, viene espressamente indicato che non è richiesto il pagamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti elencati in tale documento.


(1)  GU C 275 del 15.11.2003.


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