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Document 52005XC0603(01)

Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/E-2/38.381 — De Beers-ALROSA (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 136 del 3.6.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/32


Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/E-2/38.381 — De Beers-ALROSA

(2005/C 136/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.   Introduzione

(1)

La Commissione europea ha ricevuto comunicazione di due serie di impegni formalmente approvati dal gruppo De Beers (in appresso De Beers) e da ALROSA Company Limited (in appresso ALROSA), rispettivamente nel corso di indagini condotte dalla Commissione, a norma degli articoli 81 e 82 del trattato e degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, in relazione all'accordo commerciale concluso dalle due società.

(2)

Con la presente pubblicazione, la Commissione intende effettuare un'indagine di mercato sugli impegni proposti da De Beers e ALROSA, volti ad affrontare i timori, sotto il profilo della concorrenza, espressi dalla Commissione nella valutazione preliminare relativa all'accordo commerciale notificato. In base all'esito di tale indagine, la Commissione adotterà una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1). Con tale decisione non si giungerà alla conclusione se sia stata o meno commessa un'infrazione o se essa sia ancora in atto.

2.   Sintesi del caso

(3)

Il 5 marzo 2002, De Beers e ALROSA hanno notificato alla Commissione europea, conformemente al regolamento n. 17, un accordo commerciale datato 17 dicembre 2001. In virtù di tale accordo commerciale, ALROSA si impegnava a vendere a De Beers diamanti grezzi del valore di 800 milioni di USD, all'anno, per un periodo di cinque anni. All'epoca della notifica, detto importo rappresentava circa la metà della produzione di ALROSA e corrispondeva, in pratica, ai quantitativi di diamanti grezzi che ALROSA aveva esportato negli anni precedenti al di fuori dell'ex Unione Sovietica in virtù di accordi commerciali analoghi con De Beers. L'accordo commerciale in questione dispone che l'attuazione sia subordinata alla conferma da parte della Commissione europea che non sussiste violazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

(4)

De Beers è la maggiore società operante nell'estrazione di diamanti nel mondo. Oltre ai giacimenti di diamanti in Sudafrica, interamente detenuti dalla società, De Beers ha costituito imprese comuni di produzione con i governi di Botswana, Namibia e Tanzania. La società opera in tutto il mondo e le sue attività abbracciano l'esplorazione, l'estrazione, il recupero, la valutazione e la commercializzazione dei diamanti, il taglio e la lucidatura dei diamanti grezzi, e le vendite dei gioielli, coprendo sostanzialmente l'intera filiera dei diamanti, dal giacimento al consumatore.

(5)

ALROSA è la seconda maggiore società operante nell'estrazione di diamanti nel mondo, con oltre il 98 % della produzione di diamanti russa, laddove la Russia è seconda solo al Botswana, in termini di valore, nella produzione di diamanti nel mondo. ALROSA opera in tutta la Federazione russa e le sue attività abbracciano l'esplorazione, l'estrazione, il recupero e la valutazione dei diamanti, il taglio e la lucidatura dei diamanti grezzi, e la produzione dei gioielli.

(6)

Il 14 gennaio 2003, la Commissione ha avviato procedimenti ai sensi dell'articolo 81 del trattato nei confronti di De Beers e ALROSA, e ai sensi dell'articolo 82 del trattato nei confronti di De Beers in relazione all'accordo commerciale notificatole il 5 marzo 2002, e ha concesso l'accesso ai suoi fascicoli.

(7)

Il 1o luglio 2003 sono state trasmesse alle parti ulteriori comunicazioni degli addebiti, il cui unico obiettivo consisteva nell'aggiungere la base giuridica degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE alle comunicazioni degli addebiti del 14 gennaio 2003.

(8)

Le comunicazioni degli addebiti di cui ai punti (6) e (7) sono destinate a costituire la valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(9)

In base alla valutazione preliminare, De Beers detiene una posizione dominante sul mercato mondiale dei diamanti grezzi. Stipulando l'accordo commerciale con ALROSA, ovvero il suo principale concorrente, De Beers guadagnerebbe il controllo di un'importante fonte di approvvigionamento nel mercato dei diamanti grezzi, grazie a cui la società acquisirebbe nuove quote di questo mercato e potrebbe accedere ad un'ampia gamma di diamanti cui non avrebbe altrimenti accesso. Di conseguenza, ALROSA non sarebbe più una fonte di approvvigionamento sul mercato esterno a quello russo e il potere di mercato di De Beers sarebbe ulteriormente rafforzato, ostacolando in tal modo la crescita o la salvaguardia della concorrenza nel mercato dei diamanti grezzi.

(10)

Nella valutazione preliminare si rileva inoltre che, in base all'accordo commerciale notificato, De Beers, il maggiore produttore di diamanti del mondo, fungerebbe da distributore di circa metà della produzione del suo principale concorrente. Considerando che si tratterebbe del commercio di ingenti quantitativi, e che l'accordo è concluso tra le due maggiori imprese operanti sul mercato dei diamanti grezzi, la concorrenza su detto mercato, in conseguenza dell'accordo commerciale, risulterebbe fortemente indebolita.

3.   Impegni

3.1.   Gli impegni proposti

(11)

Le parti dei procedimenti in questione hanno risposto agli addebiti della Commissione con lettera del 31 marzo e hanno difeso verbalmente le rispettive argomentazioni durante un'audizione svoltasi il 7 luglio 2003, sottolineando il proprio disaccordo con la valutazione preliminare della Commissione. Esse si sono tuttavia impegnate ad osservare una serie di impegni volti a porre rimedio ai problemi individuati dalla Commissione. Questi impegni sono sintetizzati in appresso e possono essere consultati nella versione integrale in lingua inglese sul sito web della Direzione generale della Concorrenza all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases.

(12)

De Beers e ALROSA si impegnano a ridurre progressivamente il valore delle vendite di diamanti grezzi poste in essere dalle due società, e a far sì che il quantitativo massimo di diamanti grezzi che ALROSA venderà annualmente a De Beers non ecceda i quantitativi riportati nella seguente tabella:

Anno

Massimale di vendita (in milioni di USD)

2005

700

2006

625

2007

550

2008

475

2009

400

2010

275

(13)

A partire dal 2011, le parti si impegnano affinché il quantitativo massimo di diamanti grezzi che ALROSA venderà annualmente a De Beers non superi il valore di 275 milioni di USD.

(14)

De Beers e ALROSA si impegnano inoltre a mettere in atto gli impegni concludendo un accordo commerciale analogo nel principio (soprattutto per quanto riguarda le disposizioni in materia di definizione dei prezzi, la selezione e la valutazione) all'accordo commerciale notificato, ma comprendente anche l'obbligo da parte di ALROSA e De Beers, rispettivamente, di non vendere a De Beers e di non acquistare da ALROSA diamanti grezzi in quantitativi superiori a quelli indicati ai punti (12) e (13).

(15)

De Beers e ALROSA nomineranno ciascuno un terzo indipendente per controllare che le società abbiano rispettato gli impegni rispettivamente assunti. Sia la nomina che il mandato del terzo indipendente sono soggetti ad approvazione della Commissione. Ogni anno verranno trasmesse alla Commissione relazioni distinte relative ad ALROSA e De Beers in merito al rispetto degli impegni assunti.

4.   Le intenzioni della Commissione

(16)

In base all'esito della presente indagine di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, di detto regolamento, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

(17)

I terzi interessati sono inoltre invitati a presentare una versione non riservata delle proprie osservazioni nella quale siano stati soppressi i segreti aziendali e gli altri passaggi riservati. Le informazioni soppresse saranno eventualmente sostituite dalla dicitura «[segreti aziendali]» o «[riservato]».

(18)

Le osservazioni, corredate del riferimento «COMP/B-2/38.381/De Beers-Alrosa», possono essere inviate alla Commissione via e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@cec.eu.int), fax [(32-2) 295 01 28] o a mezzo posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Antitrust

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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